I fatti del giorno

Hanno chiesto il rito abbreviato gli imputati per il disastro della Solfatara. Sentenza attesa per il 17 marzo

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Com’era prevedibile – rischiano una pena molto pesante – hanno richiesto “e ottenuto” tutti il rito abbreviato i sette imputati per il disastro della Solfatara, il cui processo si è aperto quest’oggi, martedì 14 gennaio 2020, presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cenni,avanti al Gup del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale, dott.ssa Egle Pilla: in aula c’erano ovviamente anche i due Pubblici Ministeri titolari del procedimento penale, le dott.sse Anna Frasca e Giuliana Giuliano, gli avvocati difensori e l’Avv. Vincenzo Cortellessa, del Foro partenopeo, il quale, con il collega Avv. Prof. Alberto Berardi, del Foro di Padova,e con Studio3A-Valore S.p.A., assiste le parti offese.

Alla sbarra i vertici della “Vulcano Solfatara srl”, la società che gestisce il sito naturalistico di Pozzuoli (da allora chiuso) dove il 12 settembre 2017 hanno perso la vita, durante una visita turistica, i coniugi veneziani Massimiliano Carrer e Tiziana Zaramella eil loro figlioletto Lorenzo: il ragazzino, avvicinatosi alla zona della fangaia (che era “aperta al pubblico e liberamente percorribile, senza alcun divieto di accesso” scrivono le Pm nella loro richiesta di rinvio a giudizio)per scattare una foto, precipitò in seguito all’apertura di una voragine sotto i suoi piedi,che inghiottì uno dopo l’altro, stordendoli con i gas del sottosuolo, anche il papà e la mamma, precipitatisi a ruota nel vano tentativo di salvare il ragazzo. Sopravvisse solo il figlioletto più piccolo dei Carrer, che ha assistito impotente al dramma e oggi vive con la zia.

Più precisamente, per questa immane tragedia i Sostituti Procuratori hanno indagato, chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per Giorgio Angarano, 72 anni di Pozzuoli, legale rappresentante della “Vulcano Solfatara srl”, l’unico a richiedere l’abbreviato condizionato al deposito di una propria consulenza tecnica, ammessa dal Gup, e sei soci della stessa: Maria Angarano, 74 anni di Pozzuoli, Maria Di Salvo, 70 anni, di Pozzuoli, l’omonima Maria Di Salvo, 40 anni, di Napoli, Annarita Letizia, 70 anni, di Pozzuoli, e Francesco Di Salvo, 44 anni, di Napoli. A giudizio anche la stessa società in persona del suo legale rappresentante.

L’udienza è stata aggiornata al 4 marzo 2020 per la requisitoria delle Pm, mentre il 12 e il 17 marzo toccherà agli interventi delle difese: se non verrà ravvisata la necessità di ulteriori attività istruttorie, la sentenza potrebbe arrivare appunto già il 17 marzo. Studio3A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui i familiari delle vittime si sono affidati per essere assistiti attraverso l’Area manager e responsabile della sede di San Donà di Piave, Riccardo Vizzi, ha già chiuso il capitolo civile ottenendo un congruo risarcimento per i priori assistiti, innanzitutto per il bimbo sopravvissuto, ma adesso è chiaro che ci si aspetta che vengano riconosciute anche penalmente tutte le tante responsabilità di questo incidente “annunciato” per rendere piena giustizia a Massimiliano, Tiziana e Lorenzo e alle loro famiglie.

Ai sette imputati sono infatti contestati reati pesantissimi per i quali sono previsti svariati anni di reclusione, di qui (anche e soprattutto) la scelta del rito abbreviato che darà loro diritto alla riduzione di un terzo della pena. In primis, quelli di omicidio colposo in concorso (artt. 113 e 589 comma 1 c.p.), con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 comma 2) e ai danni di più persone (art. 589, comma 4), e ancora di disastro colposo e di delitti colposi di danno, sempre in cooperazione tra loro (artt. 113, 434 e 449 c.p.). Gli imputati, hanno scritto i due Pubblici Ministeri nella loro richiesta di rinvio a giudizio, anche sulla scorta dei risultati della superperizia affidata a sette esperti, sono accusati di aver causato il decesso dei tre turisti “per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nell’aver gestito il sito vulcanico”, classificato dalla Commissione Grandi rischi “in zona rossa”, “in assenza di qualsiasi cautela idonea ad assicurare che l’attività turistico-ricettiva fosse svolta in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti e dei terzi visitatori, consentendo l’accesso al sito senza alcun percorso prestabilito, senza alcuna cartellonista, adottando recinzioni solo per delimitare la cosiddetta “Fangaia”, senza tenere conto della particolare conformazione territoriale del sito caratterizzato dalla presenza di cavità del sottosuolo, frutto dalla dinamica idrotermale vulcanica del cratere della Solfatara”. Ma sono accusati anche di “colpa specifica” per aver violato tutta una serie di capi della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Di più, Sostituti Procuratori battono con forza su un punto: tutti erano perfettamente consapevoli della situazione di estremo pericolo nel quale si svolgeva l’attività. Sapevano che “il sito era gestito all’interno di un cratere in area con vulcanismo attivo, in quanto erano presenti intense manifestazioni vulcaniche come le fumarole, con continuo rilascio in atmosfera di gas vulcanici, tra cui il solfuro di idrogeno” letale ai Carrer; che “il sito, aperto al pubblico, al quale accedevano sia lavoratori sia terzi tra cui turisti e personale di enti di studio e di ricerca, presentava evidenti situazioni di pericolosità, come le già citate fumarole, fratturazioni, manifestazioni fangose, formazione di cavità di primo sottosuolo, tutte manifestazioni della dinamica vulcanica del sito e costituenti via preferenziale di risalita dei gas dal basso enormemente nocivi per la salute”. Erano anche ben consci del fatto che “presso il sito era frequente la formazione di cavità e voragini in virtù di fattori endogeni dovuti al carattere vulcanico dello stesso, tanto che ogni volta che se ne apriva una essa, in assenza di alcuna verifica e studio da parte di specialisti geologi o vulcanologi, veniva semplicemente colmata con il materiale prelevato del sito stesso, da cui si scavava per riempire i vuoti di volta in volta creatisi. Infatti già nel 2014 si era aperta una grande voragine nei pressi della zona in cui avvenne il fatto, ma non venne adottato alcuno studio specifico”. Non ultimo, il legale rappresentante e i soci della Solfatara srl sapevano anche che “nessuna delle risorse finanziarie della società era investita per ridurre la pericolosità del sito”.

Anzi, i magistrati, dettagliando l’accusa di disastro colposo, evidenziano come gli imputati “realizzavano opere che comportavano un’accelerazione dei fenomeni quali la dissoluzione del suolo, (ad esempio con il posizionamento di un tubo al margine della voragine dove sono caduti e deceduti i Carrer che ha comportato un ristagno di acqua con accelerazione dei tempi di dissoluzione), nonché strutture sportive e turistico ricettive, senza alcuno studio specifico dei rischi esponendo i terzi avventori al pericolo di inalazione di gas e al pericolo di esposizione delle frane, essendovi pareti scoscese gravanti sull’area di visita, da cui, nel corso degli anni, si erano erano già staccati massi rotolati a valle”. E inoltre “omettevano di realizzare opere idrauliche volte alla regimazione delle acque per mitigare il rischio idrogeologico, con conseguente ristagno dell’acqua nell’area centrale craterica e maggiormente depressa, con assottigliamento più rapido del suolo, così cagionando il disastro ambientale dell’intero sito della Solfatara di Pozzuoli con pericolo per la pubblica incolumità”.

Pertanto, concludono i magistrati, “pur rappresentandosi l‘evento morte, confidavano nella validità di rimedi approntati in maniera “artigianale” quali presidi capaci di evitare il pericolo stesso”. Ma i Pubblici Ministeri sono ancora più duri nel capitolo riguardante la società, dove accusano il suo legale rappresentane e i suoi soci “di non aver previsto alcuna destinazione di capitoli di spesa e voci di bilancio per la realizzazione di presidi e cautele idonee ad assicurare che l’attività turistico ricettiva fosse svolta non modo sicuro per i lavoratori dipendenti e i terzi visitatori, così realizzando, nell’interesse proprio e della società, risparmio di spesa ed accrescimento del profitto”.

Non si contano, poi, le violazioni specifiche del Testo unico sulla sicurezza, che vanno dal mancato aggiornamento del DVR – il Documento di Valutazione dei Rischi, fermo al 2009 – in occasione dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione, alla mancata valutazione dei rischi dell’attività lavorativa, dalla mancata assicurazione ai lavoratori di una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla mancata adozione delle misure perché i lavoratori fossero salvaguardati dai rischi di natura elettrica (i quadri del camping e del catering presentavano contatti diretti in tensione scoperti e privi di idonea chiusura), dalla mancata nomina di un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria, alla mancata organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

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Articolo pubblicato il giorno 14 Gennaio 2020 - 14:36
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