Una suora di origini salernitane ha fatto causa all’Inps e al ministero dell’economia perché le è stato sospeso il Reddito di cittadinanza in quanto suo padre è un noto albergatore. A quanto pare secondo l’Inps quindi le “colpe” (fiscali) dei padri ricadono sui figli. Suor Carla 45 anni nel mese di novembre si è vista recapitare una raccomandata da parte dell’inps con la quale le si comunicava l’avvenuta sospensione del reddito di cittadinanza. La religiosa si è rivolta all’associazione Giustitalia che ha presentato ricorso, nel quale si legge:
“La ricorrente è una religiosa che ha preso i “voti perpetui” dal Dicembre 2015. Nel mese di aprile 2019 richiedeva concessione del R.d.C. avendone tutti i requisiti.
Come noto la “retribuzione” dei sacerdoti trova disposizione nelle normative della Cei che garantisce un minimo reddituale ai parroci ed ai viceparroci.
La soglia di reddito Cei, invece, non trova applicazione nei confronti di frati e suore, il cui unico guadagno può essere, eventualmente, rappresentato dai compensi derivanti dall’attività lavorativa “esterna”. Di conseguenza, se al di sotto delle soglie di reddito richieste per il diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza, frati e suore possono avere diritto al sussidio.
Vero è che per aver diritto al reddito di cittadinanza è necessario rispettare specifici requisiti patrimoniali: a questo proposito, però, giova ricordare che il diritto canonico prevede, in base alla natura dell’istituto, la rinuncia radicale ai propri beni al momento della professione.
A seguito della rinuncia, il professo (sempre secondo il diritto canonico) perde la capacità di acquistare e di possedere i beni eventualmente ricevuti in seguito, che vanno all’Istituto.
La ricorrente, quindi, rientrava pienamente nei parametri previsti per ottenere il RdC.
Ed infatti il sussidio le veniva riconosciuto nel mese di aprile 2019 per l’importo di euro 518,00.
A metà novembre, a seguito di alcune produzioni documentali della ricorrente dalle quali si evinceva che la stessa risulta figlia del Sig. Guido P., noto imprenditore, e titolare di un complesso alberghiero (un albergo ad Amalfi ed un b&b all’Argentario), con Determinazione Dirigenziale INPS le veniva sospeso il reddito.
Orbene tale provvedimento appare ictu oculi illegittimo in quanto se è vero che la ricorrente è risultata sull’Isee del proprio genitore fino al mese di febbraio 2019, è altrettanto vero che, successivamente a quella data, e quindi al momento della presentazione della domanda del RdC, ha cambiato la propria residenza anagrafica e quindi, conseguentemente, non rientrava più nell’Isee paterno con ogni conseguenza di carattere reddituale e fiscale”.
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