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È ormai passato quasi un anno dalla data in cui l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore, ma nonostante ciò molti contribuenti sono ancora alle prese con dubbi e perplessità in cerca di risposte. Va detto, comunque, che l’Agenzia delle Entrate non manca di fornire chiarimenti, anche per semplificare la vita degli imprenditori e dei professionisti che non hanno voglia né tempo da dedicare alle lungaggini burocratiche.
L’interpello 436 del 28 ottobre del 2019 ha visto come istante un lavoratore impiegato presso la pubblica amministrazione. Egli ha domandato all’Agenzia delle Entrate che cosa succeda nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’imponibile dopo che la fattura è stata emessa perché è stata accertata una prestazione di valore più basso rispetto a quella prevista da contratto. Il quesito, in particolare, riguardava l’emissione della note di credito Iva: il cedente o prestatore ha la facoltà o l’obbligo di provvedere? Ebbene, secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate l’istante è tenuto a versare l’Iva non per gli importi che sono indicati in fattura ma per quelli che sono stati effettivamente pagati, in applicazione della scissione dei pagamenti.
Un altro quesito ha a che fare con le somme di denaro che vengono trattenute al cedente o prestatore per effetto di una penalità per irregolare prestazione o per inadempienze: ci si domandava se tali importi vadano a incidere sull’imponibile che è esposto in fatture. Le Entrate hanno precisato che l’Iva deve essere calcolata al lordo della penalità sulla base imponibile quando si verifica una decurtazione del pagamento a causa dell’applicazione di penalità nei confronti del fornitore.
L’Agenzia, inoltre, ha segnalato che il meccanismo dello split payment non elimina la qualifica di debitore dell’imposta sul valore aggiunto a carico del cedente o prestatore per le operazioni che vengono compiute nei confronti della pubblica amministrazione. Il committente o cessionario ha l’obbligo di compiere i controlli che è legittimato a effettuare a proposito del comportamento del cedente o prestatore e della sua correttezza, che continua a mantenere la responsabilità per ciò che riguarda l’aliquota Iva che si deve applicare per le prestazioni di servizi o per le cessioni di beni.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa anche a proposito dei casi in cui si omette di precisare il codice identificativo di gara. Ci si chiedeva, nello specifico, se una fattura in cui il cedente o prestatore avesse indicato un numero sbagliato o non lo avesse del tutto indicato potesse essere ritenuta corretta dal punto di vista fiscale, e quindi se l’istante fosse tenuto a pagarla. La risposta delle Entrate è semplice: per sanare l’omissione in questione è sufficiente trasmettere un documento nuovo grazie a cui possano essere integrati i dati che non sono presenti nel primo documento. Il codice identificativo di gara o mancante, infatti, non va a pregiudicare la validità fiscale di una fattura.
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