“L’orientamento assunto dal Tar Lazio presenta aspetti di diretto interesse soprattutto per i Comuni che, nell’esercizio delle proprie competenze di governo del territorio, possono trovarsi nella necessità di intervenire per regolare aspetti dell’attività degli esercizi di giochi leciti e scommesse, presi in considerazione dall’intesa sancita dalla Conferenza Unificata del 7 settembre 2017”. E’ quanto sottolinea una importantissima nota del Ministero dell’Interno – che Agimeg ha potuto visionare in anteprima – indirizzata alle Prefetture, Commissariati e Questure partendo dalla sentenza del Tar Lazio, del 5 febbraio scorso, che aveva annullato i limiti orari per le slot adottati dal Comune di Anzio, accogliendo il ricorso di una sala bingo. Nella circolare, il Ministero dell’Interno spiega che il Comune aveva imposto di spegnere le macchine per 13 ore al giorno, un limite ben superiore alle 6 previste dall’Intesa. E non aveva consultato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come invece l’Intesa prevedeva. Il collegio sottolineava, nella sentenza, che dopo aver siglato l’Intesa, il Governo non l’aveva trasposta in un decreto come avrebbe dovuto “con la conseguenza che l’Intesa, che con tale strumento normativo avrebbe dovuto essere recepita, non ha acquisito efficacia vincolante”. Tuttavia, “costituisce un atto cui non può essere disconosciuta una certa forza vincolante, in quanto espressione di principi e regole comuni che in Conferenza Unificata hanno trovato mediazione”. E questo vale soprattutto per le materie, come il gioco, “sussiste una riserva statale” su alcuni aspetti, “mentre agli enti locali – per come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220 del 9 luglio 2014 – è riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi”.
Nella circolare, gli Interni sottolineano che “in attesa che intervenga il previsto decreto di recepimento, l’intesa riveste la valenza di una norma di indirizzo per l’azione degli Enti Locali costituendo, al contempo, un parametro di legittimità dei provvedimenti da essi adottati”. Inoltre, “l’acquisizione dell’intesa con la predetta Agenzia (delle Dogane e dei Monopoli, ndr) costituisce una regola procedurale espressione del più generale principio di leale collaborazione, con la conseguenza che la sua violazione (come nel caso di specie) determina l’illegittimità del provvedimento adottato”.
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