Ecco la Bozza del Decreto fiscale contente i dettagli per la Lotteria degli scontrini. Nella Bozza – come riporta l’Agenzia Agimeg – sono riportate le modalità di partecipazione da parte dei consumatori e le sanzioni previste per i commercianti “infedeli”.
Art.
(Esenzione tassazione premi lotteria degli scontrini)
All’articolo 67, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, esclusi i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale di cui all’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Relazione illustrativa
L’art. 1, comma 540, della legge n. 232, del 2016, prevede che, al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il comma 542 prevede che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria sia aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.
Con la disposizione in esame, modificando l’art. 67, comma 1, lettera d), del TUIR DPR n. 917, del 1986, che assoggetta a tassazione, quali redditi diversi, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse, si prevede che i premi conseguiti mediante la lotteria non concorrono a formare il reddito imponibile né sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi ad altro titolo, per non disincentivare i contribuenti, considerate le finalità della lotteria.
Art.
(Sanzione per commercianti infedeli)
L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Relazione illustrativa
La disposizione è volta a dare maggiore certezza alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Ad ora, infatti, a fronte della possibilità, per i contribuenti persone fisiche – quando effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – di partecipare alla lotteria nazionale individuata nello stesso comma 540, fornendo il proprio codice fiscale, nessuna norma impone all’esercente di accettare o utilizzare tale codice, ovvero lo sanziona in caso di rifiuto o di mancato invio del dato (elemento indispensabile per la partecipazione stessa).
Relazione Tecnica
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la misura è volta a rendere maggiormente cogenti le previsioni dell’articolo 1, comma 540 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sanzionando i comportamenti illegittimi degli esercenti commerciali.
In merito, dal punto di vista dell’impatto finanziario non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica. Al contrario, contrastando comportamenti illegittimi, è plausibile ipotizzare che la norma in esame, anche solo indirettamente, rechi un aumento di gettito quantificabile in 13,5 milioni di euro circa.
Si ritiene che l’introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, determini un aumento di gettito IVA dovuto all’effetto deterrenza. La lotteria degli scontrini, infatti, incentiva il cliente a chiedere lo scontrino al venditore, che lo trasmette telematicamente.
L’introduzione della sanzione esercita un effetto deterrente nei confronti degli esercenti che si oppongono alla richiesta del cliente di voler fornire il codice fiscale ai fini della trasmissione per la partecipazione alla lotteria e, conseguentemente, incentiva all’adempimento dell’obbligo fiscale della trasmissione telematica l’esercente che non avrebbe trasmesso l’operazione.
Tale effetto positivo si va ad aggiungere a quello già stimato in relazione all’introduzione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L’ammontare IVA associato alle cessioni B2C da parte di soggetti con volume d’affari inferiore a 5 milioni, con l’esclusione di esercenti di arti e professioni, è pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando il tasso di incremento ipotizzato dello 0.03% a tale ammontare, si ottiene un aumento di gettito IVA di 10,5 milioni di euro. A questo va aggiunto un recupero di gettito di imposte dirette stimato in ragione di 0.289 euro per ogni euro di IVA recuperata. Il recupero di gettito totale è quindi quantificabile in 13,5 milioni di euro circa.
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