Proroga gare scommesse e Bingo, aumento del Preu di slot e vlt, agenti sotto copertura, blocco pagamenti ad operatori senza concessione, Registro Unico di tutti gli operatori di gioco, proroga introduzione Awpr, contenziosi in materia di imposta unica e disposizioni antimafia. Sono tutte confermate le disposizioni in materia di giochi contenute nellโultima bozza del Decreto Fiscale alla Manovra di Bilancio 2020. Ecco il testo integrale:
TITOLO II
Disposizioni in materia di giochi
Art. 23
(Proroga gare scommesse e Bingo)
1. Allโarticolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole โda indire entro il 30 settembre 2018โ sono sostituite dalle seguenti: โda indire entro il 30 giugno 2020โ e le parole โe, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019โ sono sostituite dalle seguenti: โe, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020โ.
2. Allโarticolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole โanni dal 2013 al 2019โ sono sostituite dalle seguenti โanni dal 2013 al 2020โ e le parole โentro il 30 settembre 2018โ sono sostituite dalle seguenti: โentro il 30 settembre 2020โ.
Relazione illustrativa
La norma si rende opportuna a seguito della sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Tale contesto rende impossibile che la nuova Gara venga conclusa nel corso del corrente anno, attesi i tempi tecnici necessari al relativo svolgimento.
Conseguentemente:
– quanto alle scommesse (comma 1) al fine di evitare la sospensione della raccolta per tali giochi, si rende necessario prevedere in via legislativa una proroga tecnica limitata ai tempi di svolgimento della nuova gara, con scadenza contestuale allโattribuzione delle nuove concessioni.
– relativamente al Bingo (comma 2) si rende necessario prevedere un nuovo termine per lโindizione della gara; con lโeffetto di prorogare le convenzioni di concessioni attualmente in essere ed estendere anche alle concessioni che scadono nel corso dellโanno 2020 la possibilitร di partecipare alla gara.
In entrambi i casi la proroga รจ prevista a titolo oneroso per i concessionari.
Relazione tecnica
Comma 1
Sulla base dei punti in esercizio come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, รจ possibile stimare dalla proroga unโentrata per il 2020 nellโordine di 52,1 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4735 corner per la raccolta del gioco, a invarianza di costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attivitร principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attivitร accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, c.d. โcornerโ), giร previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:
5.921 x 6.000 = 35,5 Mlโฌ
4735 x 3.500 = 16,6
Totale: + 52,1 Mlโฌ/anno
2020: 52,1 Mlโฌ
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dellโAgenzia, in quanto le attivitร previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
comma 2
ร possibile stimare dalla proroga unโentrata su base annua nellโordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, giร previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:
195 x 90.000 = 17 Mlโฌ
2020: 17 Mlโฌ
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dellโAgenzia, in quanto le attivitร previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Art. 24
(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)
1. Fermo restando quanto previsto dallโarticolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allโarticolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole โdopo il 31 dicembre 2019โ sono sostituite dalle seguenti: โdecorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui allโarticolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145โ e le parole โentro il 31 dicembre 2020โ sono sostituite dalle seguenti: โentro i successivi dodici mesiโ.
Relazione illustrativa
Lโart. 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: โCon decreto del Ministro dell’economia e delle finanze รจ disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piรน essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1ยบ gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalitร di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalitร , anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministerialeโ.
La norma collegava la riduzione degli apparecchi (c.d. AWP) allโintroduzione graduale nel mercato degli apparecchi di nuova generazione (con gioco da ambiente remoto, c.d. AWPR), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019.
Lโart. 6-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha anticipato la riduzione degli apparecchi AWP, stabilendo che: โ1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, รจ attuata, secondo le modalitร indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puรฒ essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non puรฒ essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.โ.
In attuazione di tale disposizione, รจ stato adottato il Decreto del Ministro dellโeconomia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), recante le modalitร di riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Con tale ultimo decreto รจ stata data, quindi, attuazione, per quanto riguarda i contenuti dellโart. 1 comma 943 della legge n. 208/2015, esclusivamente alla parte relativa alla riduzione del numero di AWP, anticipandola nei tempi di conclusione e aumentandone la portata ad una percentuale pari al 34,9% (rispetto allโiniziale 30%).
Non ha trovato attuazione la parte dellโarticolo relativa alla introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi di cui allโarticolo 110 comma 6 lett. a) con gioco da ambiente remoto -AWPR. Sulla materia รจ poi intervenuta la legge 145/2018 che, con lโart. 1, comma 1098, ha di fatto differito al 1ยฐ gennaio 2020 lโentrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto, fissando al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato piรน possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di โvecchia generazioneโ AWP e individuando al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP.
Lโimmissione nel mercato della nuova tipologia di apparecchi AWPR presuppone lโadozione di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione, il cui iter (che prevede, tra lโaltro, la notifica agli Organismi unionali ed un periodo minimo di stand still di 90 giorni dalla notifica) non si รจ ancora concluso. Si rende pertanto necessario posporre la data di entrata in funzione degli apparecchi con controllo del gioco da remoto fissando un termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi).
La norma che si propone fissa, quindi, al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale citato la data a partire dalla quale non sarร piรน possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di โvecchia generazioneโ (AWP) e al dodicesimo mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione dei menzionati apparecchi AWP.
La nuova tipologia di apparecchi AWPR conterrร alcune innovazioni tecnologiche finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e di quello minorile, quali, ad esempio, lโobbligo di introduzione della tessera sanitaria, la possibilitร di definire preventivamente un limite di importo da giocare e/o un tempo massimo di utilizzo, la visualizzazione di messaggi con i quali si segnala al giocatore il superamento della soglia relativa allโimporto giocato, lโobbligo di esposizione, su ciascun apparecchio, delle indicazioni del costo della partita e delle regole del gioco, messaggi ed avvisi finalizzati al โgioco responsabileโ, lโautorizzazione del gioco solo da remoto.
Relazione tecnica
La disposizione, non avendo alcun effetto economico, non ha oneri a carico del bilancio dello Stato.
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dellโAgenzia, in quanto le attivitร previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Art. 25
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, รจ fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dallโarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dallโarticolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dallโarticolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
Relazione illustrativa
La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. โAWPโ) e lettera b) (โVLTโ), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Lโart. 9, comma 6, del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2918, aveva previsto un incremento progressivo della misura delle aliquote applicabili alla raccolta di gioco effettuata mediante AWP e VLT. Lโarticolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e lโarticolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 hanno incrementato la misura delle predette aliquote progressive.
Attualmente lโaliquota PREU per le AWP รจ pari al 21,6% della raccolta e quella delle VLT รจ pari al 7,9% della raccolta, con ulteriori aumenti giร definiti con decorrenza 1 gennaio 2020 (21,68% e 7,93%) e 1 gennaio 2021 (21,75% e 8%).
La presente disposizione incrementa ulteriormente la misura del prelievo applicabile ai predetti apparecchi da intrattenimento prevedendo due aliquote che assorbono tutti gli aumenti previsti dalle citate normative.
Lโaumento (con decorrenza 10 febbraio) รจ, quindi, rispetto agli aumenti previsti per il 2020, dellโ1,32% per le AWP e dellโ1,07% per le VLT. Per quanto riguarda il 2021, invece, lโaumento รจ pari allโ1,25% per le AWP e allโ1% per le VLT.
Relazione tecnica
AWP
Sulla base degli ultimi dati in possesso dellโAgenzia, la raccolta per il 2019 รจ stimata pari a 23,084 Mldโฌ.
Considerando che rispetto allโaliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame รจ aumentata di 1,32 punti percentuali (totale 23%), il maggior gettito stimato su base annua รจ pari a 304,7 Mlnโฌ.
Tenuto conto che lโaumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe lโaumento di 0,08% (pari a 2,07 Mlโฌ) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di 268,4 Mlโฌ.
Per quanto riguarda lโanno 2021, considerando che lโaliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 รจ pari al 21,75%, la presente proposta comporta un aumento di 1,25 punti percentuali che, a paritร di gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 288,5 Mlnโฌ.
VLT
Sulla base degli ultimi dati in possesso dellโAgenzia, la raccolta per il 2019 รจ stimata in 24,354 Mldโฌ.
Considerando che rispetto allโaliquota applicabile al 1 gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla disposizione in esame รจ aumentata di 1,07 punti percentuali (totale 9%), il maggior gettito stimato su base annua รจ pari a 260,6 Mlnโฌ.
Tenuto conto che lโaumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni) e assorbirebbe lโaumento di 0,03% (0,82 Mlโฌ) previsto dalle norme vigenti dal 1 gennaio 2020, si ha un maggior gettito stimato relativo al 2020 di 230,5 Mlnโฌ.
Si segnala che il payout di mercato (attualmente allโ86,73%) pur essendo ancora superiore a quello minimo stabilito per legge (84%) potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare lโaumento del PREU. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021, per la quale, quindi, in via prudenziale, si stima un calo del 3% rispetto al 2020.
Pertanto, considerando che lโaliquota attualmente prevista con decorrenza 1 gennaio 2021 รจ pari allโ8%, la presente proposta comporta un aumento di 1 punto percentuale che, con il citato calo del 3% del gettito, danno un maggior introito per il 2021 e per il 2022 di 236,2 Mlnโฌ.
AWP VLT
Gettito totale
AWP + VLT
Aliquota Gettito (Mlnโฌ) Aliquota Gettito (Mlnโฌ)
2020 23% 268,4 9% 230,5 498,9
2021 23% 288,5 9% 236,2 524,7
2022 23% 288,5 9% 236,2 524,7
Art. 26
(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalitร organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonchรฉ di perseguire un razionale assetto sul territorio dellโofferta di gioco pubblico, presso lโAgenzia delle dogane e dei monopoli รจ istituito, a decorrere dallโesercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attivitร in materia di gioco pubblico ed รจ obbligatoria anche per i soggetti giร titolari, alla data di entrata in vigore della presente norma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo
degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresรฌ proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) i soggetti
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui allโarticolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonchรฉ i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dellโarticolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dellโarticolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le societร di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attivitร funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche lโimporto, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.
4. Lโiscrizione al Registro รจ disposta dallโAgenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di Pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonchรฉ dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
I soggetti che operano in piรน ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma dโiscrizione. I soggetti che svolgono piรน ruoli nellโambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma piรน alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. Lโiscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. Lโomesso versamento della somma di cui al comma 4 puรฒ essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con determinazione del Direttore dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonchรฉ ai tempi e alle modalitร di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. Lโesercizio di qualsiasi attivitร funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta lโapplicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e lโimpossibilitร di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivitร di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto รจ dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale รจ risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dallโeffettiva entrata in vigore del Registro di cui al comma 1 lโelenco di cui allโarticolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dallโarticolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 รจ abrogato.
Relazione illustrativa
La norma estende lโobbligo di iscrizione in un registro pubblico, giร previsto per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. โAlbo R.I.E.S.โ), a tutti gli operatori di gioco pubblico. Tale esenzione renderร ancor piรน efficace il presidio dellโAgenzia sul comparto dei giochi pubblici e contribuirร a fornire un quadro di maggior dettaglio sulla distribuzione, anche territoriale, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dellโofferta di gioco pubblico.
Ai fini dellโiscrizione allโelenco, lโAgenzia dovrร verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonchรฉ dell’avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria.
Lโesercizio di qualunque attivitร di gioco, in mancanza dellโiscrizione allโelenco รจ punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con lโimpossibilitร di iscriversi allโelenco per i 5 anni successivi. La stessa sanzione pecuniaria รจ applicata al Concessionario che intrattenesse rapporti contrattuali funzionali allโesercizio delle attivitร di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro e, nel caso di reiterazione di tale comportamento per tre volte รจ prevista la decadenza dalla Concessione.
Relazione tecnica
Stimando che nel settore operano circa 115.000 operatori, di cui circa 60.000 giร iscritti al R.I.E.S. (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nellโordine di 27,9 milioni di euro allโanno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dellโappartenenza dellโoperatore ad una delle 4 grandi macrocategorie (corrispondenti alle 4 lettere di cui al comma 4): esercenti, gestori, produttori, concessionari. La stima รจ stata effettuata prudenzialmente considerando che circa il 50% degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in piรน ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.
Categorie Numeri Quota di iscrizione (โฌ) Stima (Mlโฌ)
Esercenti 108.000 200 21,6
Gestori 6.000 500 3
Produttori 230 2.500 0,58
Concessionari scommesse 180 3.000 0,54
Concessionari 220 10.000 2,2
Totali 27,92
La disposizione prevede inoltre al comma 6 una forma di โravvedimento operosoโ da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per lโiscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, non si ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.
2020 e ss.: 27,9 Mlโฌ
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dellโAgenzia, in quanto le attivitร previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Art. 27
(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare lโevasione fiscale e le infiltrazioni della criminalitร organizzata, le societร emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dallโAgenzia delle dogane e dei monopoli. L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle societร emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente articolo รจ dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o piรน provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalitร attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dellโarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
Relazione illustrativa
Lโarticolo introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto allโesercizio di tale attivitร . La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma a carico degli operatori finanziari in caso di violazione dellโobbligo di trasferimento di denaro varia da trecentomila a un milione e trecentomila euro, per ogni singola violazione accertata. Le modalitร attuative della norma sono rinviate a un provvedimento inter dirigenziale del Dipartimento del tesoro e dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione sostituisce i commi 29, 30 e 31 dellโarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedono in capo agli operatori finanziari un semplice onere di segnalazione allโAgenzia degli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dallโAgenzia per lโesercizio delle attivitร di gioco pubblico.
Relazione tecnica
La norma in esame, impedendo il trasferimento di somme verso operatori che offrono gioco in Italia senza concessione e, comunque, in violazione delle norme del nostro ordinamento e, quindi, in completa evasione dโimposta, comporterร che il gioco venga canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dallโAgenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili.
Ipotizzando prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 MLโฌ per il 2019) del 5%, scaturirebbe una maggiore base imponibile di 45 Mlโฌ (900 x 5%), per una maggiore imposta stimata di almeno 10 Mlโฌ.
Considerando che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi, รจ ragionevole ritenere che per il 2020 il maggior gettito stimato sia pari a 2,5 Mlโฌ, cioรจ un quarto di quello annualmente previsto.
2020 e ss.: 2,5 Mlโฌ
2021 e ss.: 10 Mlโฌ
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dellโAgenzia, in quanto le attivitร previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Art. 28
(Agente sotto copertura)
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire lโesercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare lโevasione fiscale e lโuso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli รจ autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli รจ costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli รจ autorizzato ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresรฌ alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e allโArma del carabinieri, ciascuna delle quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per lโutilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio delle attivitร di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo. Conseguentemente, lโarticolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, รจ abrogato.
Relazione illustrativa
Sulla base delle indagini svolte dalla magistratura e dalla forze di polizia si รจ appurato che molte violazioni in materia di gioco, ivi comprese quelle che riguardano la violazione del divieto di gioco per i minori di anni 18, avvengono utilizzando procedure ed accorgimenti tecnici, di cui รจ difficoltoso lโaccertamento o molto complesse le procedure tecniche per risalire alle modalitร illecite con cui le violazioni cono perpetrate. Ad esempio, sono diffusi sul territorio apparecchi illegali posti in pubblici esercizi che, apparentemente, servono per erogare servizi come ricariche telefoniche ed altro, ma che, mediante comandi elettronici, vengono โconvertitiโ in videopoker o slot machine illegali. Oppure, รจ stato appurato che talune agenzie di scommesse, anche se collegate a bookmaker in possesso di concessione, offrono โin neroโ scommesse mediante collegamento telematico con altri bookmaker illegali, situati al di fuori del territorio dello Stato.
Violazioni di questo tipo possono essere meglio accertate mediante la possibilitร , per gli appartenenti allโAgenzia delle entrate e alle forze di polizia, di effettuare giocate celando la propria identitร .
La disposizione, quindi, autorizza lโAgenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, un fondo di 100.000 euro da utilizzare per effettuare operazioni di gioco, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Allโutilizzo del fondo le cui modalitร di utilizzo saranno individuate con provvedimento del Direttore dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli, sono autorizzati oltre al personale della medesima Agenzia, anche quello della Polizia di Stato, dellโArma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Ogni operazione di gioco dovrร essere effettuata previo concerto con le competenti strutture dellโAgenzia delle dogane e dei Monopoli. Le eventuali vincite conseguenti tali attivitร di controllo dovranno essere riversate nel medesimo fondo. La disposizione non ha costi per il bilancio dello Stato, atteso che il fondo grava sulle risorse proprie dellโAgenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma riprende quella giร contenuta nellโart. 10, comma 1, del D.L. n. 16/2012, riformulandola stante lโavvenuto accorpamento dellโAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato con lโAgenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma potrร essere utilizzata anche per appurare i reali soggetti titolari di piattaforme di gioco che offrono illecitamente scommesse o altri giochi on line in Italia, andandosi quindi a coordinare con la disposizione che introduce il divieto, per gli operatori bancari, per i soggetti emittenti carte di credito e per gli operatori finanziari e postali, di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo abilitativo richiesto allโesercizio di tale attivitร .
Relazione tecnica
La norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento รจ estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto โdeterrenteโ che contribuisce a indirizzare il gioco sui circuiti legali.
I settori in cui la possibilitร di effettuare giocate da parte dellโAgenzia e delle forze dellโordine presenterร il piรน alto tasso di efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati in pubblici esercizi.
A tal proposito, in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al D.L. n. 4/2019 รจ stato stimato un aumento del volume dโaffari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Mdโฌ), con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019. A oggi, il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore dello scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 Mdโฌ di raccolta nel corso del 2018), puรฒ stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5%, che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 Mlโฌ che, applicando il PREU del 20% fa stimare un maggior introito erariale di 25 Mlโฌ dal 2020.
2020 e ss.: 25 Mlโฌ
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dellโAgenzia, in quanto le attivitร previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
Art. 29
(Disposizioni relative allโarticolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)
1. Fermo restando quanto previsto dallโarticolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dallโarticolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Allโarticolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole โovvero lโimputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separatoโ sono sostituite dalle seguenti: โovvero lโimputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le societร partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della societร di gestione del fondoโ.
Relazione illustrativa
La norma di cui al comma 1 in commento rafforza i divieti giร esistenti per lโesercizio di attivitร commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, da parte di persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dalle disposizioni antimafia, nonchรฉ nei casi in cui sia stata riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa sullโattivitร . In particolare, la norma de qua aggiunge a tali divieti, anche il caso in cui il titolare dellโattivitร di raccolta di gioco pubblico abbia commesso gravi violazioni relative agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, nonchรฉ di contributi assistenziali e previdenziali; sempre che tali violazioni siano state definitivamente accertate.
La norma di cui al comma 2 integra il dettato dellโarticolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale comma prevede infatti che non puรฒ partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nรจ ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalitร organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivitร illecite. Il medesimo divieto รจ applico anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Con la norma, il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o di mantenimento delle concessioni viene esteso anche al caso in cui la condanna riguardi, per le societร partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della societร di gestione del fondo; con lโoccasione, il periodo viene allineato con i precedenti capi della norma che non prevedono tra le ipotesi di esclusione la condizione di indagato.
Relazione tecnica
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. LโAgenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi allโattuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 30
(Omesso versamento dellโimposta unica)
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonchรฉ di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, รจ disposta, con provvedimento dellโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dโimposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivitร non sia sospesa. La presente disposizione si applica altresรฌ ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attivitร รจ esercitata, che risultino debitori dโimposta unica di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene lโinvito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e lโintimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dellโavvenuto pagamento. LโAgenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato per procedere allโesecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dellโesercizio, il soggetto sanzionato รจ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dellโesercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, lโAgenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.
2. LโAgenzia delle dogane e dei monopoli, nellโambito dellโattivitร ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, lโAgenzia delle dogane e dei monopoli procede allโescussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato รจ tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dallโescussione, a pena di decadenza della concessione.
Relazione illustrativa
Nel settore delle scommesse sono numerosi i casi di mancato versamento dellโimposta unica, sovente oggetto di un contenzioso tributario alimentato talvolta in maniera dilatoria, a fronte del quale le disposizioni attuali consentono allโoperatore di continuare ad offrire gioco, senza versare il tributo dovuto. Con la norma in esame si prevede che in caso di accertamento dellโimposta dovuta, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva. Tale disposizione si rende opportuna da un lato per non far venir meno il rapporto fiduciario con il concessionario e, dallโaltro, per evitare situazioni di โconcorrenza slealeโ nei confronti di operatori regolari.
Il comma 2 della norma consente allโAmministrazione di poter utilizzare mezzi piรน efficaci per ottenere il versamento dellโimposta unica, a fronte dellโesistenza di una garanzia fideiussoria in quanto, allo stato, la norma prevede la possibilitร di escussione delle garanzie soltanto dopo la liquidazione automatizzata e lโiscrizione a ruolo, in caso di inadempimento (art. 24 del D.L. n. 98/2011).
Relazione tecnica
Il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa lโAmministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018, รจ pari ad un importo di circa 74 Mlโฌ di imposta.
Lโammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 รจ stato pari a 120 Mlโฌ, che, sulla base dellโandamento delle pregresse annualitร , fa stimare al 70% lโindice di positivitร del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato.
La norma proposta puรฒ consentire un piรน immediato recupero dellโevasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali.
Al fine di rendere la previsione piรน prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi annui per lโErario sono pari a 30 Mlโฌ.
2020 e ss.: 30 Mlโฌ
Si rappresenta che la norma ha un principale effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dellโimposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorchรฉ operatori legali, omettono il versamento dellโimposta.
La disposizione prevede che lโAgenzia puรฒ procedere alla chiusura dellโesercizio a fronte di una sentenza che anche non definitivamente accerti la debenza dellโimposta.
Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto lโaspetto preventivo, ovvero di ridurre a regime i casi di omesso versamento dellโimposta, che di ritorno alla โlegalitร โ di quegli operatori che abbiano omesso il versamento.
Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce lโesercizio dellโattivitร a coloro che non versano lโimposta ovvero prevede la possibilitร di continuare tale attivitร โ ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono lโesercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) โ solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirร o al recupero dellโimposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, lโimposta dovuta sarร versata allโErario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dallโAgenzia, alle quali vanno aggiunte le attivitร investigative della magistratura e delle forze di polizia nellโambito delle scommesse illegali svolte nellโultimo triennio.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. LโAgenzia provvede agli adempimenti connessi allโattuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (fonte Agimeg)
Articolo pubblicato il giorno 21 Ottobre 2019 - 18:44