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Eutanasia, la Consulta: aiuto al suicidio non sempre punibile

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La Consulta in attesa del deposito della sentenza che avverra’ nelle prossime settimane – ha “subordinato la non punibilita’ al rispetto delle modalita’ previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua” (il riferimento e’ agli articoli 1 e 2 della legge 219/2017 in materia di consenso informato e Dat) e “alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalita’ di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”. Questo il testo integrale del comunicato della Corte Costituzionale sul fine vita. “La Corte costituzionale si e’ riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilita’ dell’aiuto al suicidio di chi sia gia’ determinato a togliersi la vita. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilita’ al rispetto delle modalita’ previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalita’ di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalita’ procedimentali, desunte da norme gia’ presenti nell’ordinamento, si e’ resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come gia’ sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018. Rispetto alle condotte gia’ realizzate, il giudice valutera’ la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate”.


Articolo pubblicato il giorno 25 Settembre 2019 - 20:45

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