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Pignorato il conto del liquidatore e non quello della società. L’Agenzia delle Entrate scambia il codice fiscale

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Si sono appresi altri particolari sulla vicenda del noto professionista T.F.  casertano, lasciato ad agosto senza pensione e con carte di credito, conti bancari, utenze  (telepass, bollette telefoniche, canoni di fitto, fatture per noleggio auto a lungo termine) bloccate, a causa di un errore di un impiegato della Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta.

Intanto il ricorso inoltrato dall’avvocato Antonio Cassino, con studio al Corso Giannone di Caserta, ha data già un primo risultato. Gli è stata, infatti, notificata l’altro giorno l’ordinanza che prevede la fissazione dell’udienza di discussione a breve:

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE-III Sezione Civile. Nel procedimento n. 9368/2019 RG Esec. Il giudice dell’esecuzione dott.ssa Valeria Castaldo, designato per le sole attività urgenti relative al ricorso in opposizione, in sostituzione del G.E. titolare, visto il ricorso in opposizione a pignoramento presso terzi depositato in data 19.08.2019, ritenuto che non sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione inaudita altera parte, occorrendo preliminarmente instaurare il contraddittorio; P.Q.M. rigetta l’istanza di sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte; fissa per la discussione dinanzi al Giudice Esecuzione titolare, dott.ssaElmelinda Mercuriol’udienza del 19.09.2019, ore 10:00”.  

L’annosa vicenda trae origine dalla attività svolta dal professionista con un incarico di liquidatore di una società di capitale della zona aversana.Il difensore del professionista nel ricorso introduttivo ha evidenziato, tra l’altro, l’opposizione    all’atto di pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta, al ricorrente nella qualità di debitore esecutato, nonché al terzo “Che Banca s.p.a.”, con il quale il medesimo debitore intrattiene rapporti finanziari in virtù di conto corrente; fino alla concorrenza di Euro 149.534,29. Il debito per cui si procede – spiega l’avv.Antonio Cassino – viene individuato dall’Agenzia delle Entrate quale accertamento esecutivo in danno della Partenopea Metalli s.r.l.

Con atto del 26 settembre 2017 la sopra indicata società veniva posta in liquidazione e veniva nominato liquidatore il debitore esecutato F.T. La medesima società veniva quindi cancellata in data 7 dicembre 2017. Allo stato, dunque, l’azione esecutiva avviata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta vede quale soggetto passivo ed esecutato una persona giuridica – la Partenopea Metalli s.r.l. – che ha cessato di esistere e che precedentemente aveva concluso la fase di liquidazione della stessa. Pertanto alcuna azione di espropriazione può essere avviata contro soggetto inesistente.

L’azione esecutiva di cui al presente atto di opposizione è comunque parimenti infondata ed improcedibile,- precisa ancora il legale –  in quanto frutto di mero errore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Caserta.Dall’analisi degli esiti contabili dell’ente creditore, si ricava pacificamente che l’accertamento esecutivo di cui si discute, è riferito alla Partenopea Metalli s.r.l.. Dalla stessa analisi degli esiti contabili si ricava, altresì, che il codice fiscale dell’intestatario è errato. Infatti il codice fiscale della Partenopea Metalli è 03078770611, laddove nella scheda degli esiti contabili dell’Agenzia delle Entrate viene riportato il codice fiscale TRLFDN37E16I234U, che altro non è che il codice fiscale della persona fisica F.T., liquidatore della Partenopea Metalli s.r.l..

Pertanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha avviato l’azione esecutiva in danno del soggetto che corrisponde al codice fiscale TRLFDN37E16I234U, vale a dire la persona e non già in danno dell’effettivo debitore Partenopea Metalli s.r.l.. E’ assolutamente evidente che la persona fisica non è il debitore relativo all’accertamento esecutivo, non potendosi far carico dei debiti di altro soggetto, nella specie la persona giuridica Partenopea Metalli s.r.l..

E’ appena il caso di evidenziare che il debitore è una società di capitali; i cui debiti non possono assolutamente estendersi ai soggetti che la rappresentano, che ne sono soci o che hanno qualsiasi altro tipo di rapporto con la società stessa.Peraltro è stato sottoposto ad esecuzione un conto corrente bancario nella sua totalità, per le somme sullo stesso giacenti e per tutte le altre somme che vi andranno a confluire, con la conseguenza che il ricorrente non può disporre di alcuna somma giacente sul proprio conto corrente, non potrà disporre di alcuna somma derivante dalle domiciliazioni delle entrate, si è visto revocare ogni domiciliazione passiva relativa ad utenze e telepass, si è visto revocare carta di credito e bancomat. Sta di fatto, tuttavia, che sull’indicato conto corrente grava la domiciliazione dell’assegno pensionistico del debitore esecutato.

Sicché le somme dovute al debitore esecutato a titolo di stipendio, salario, indennità relative al rapporto di lavoro ed a titolo pensionistico possono essere sottoposte a pignoramento dall’Agente della Riscossione in misura pari ad 1/10 dell’importo mensile accreditato, per pensioni o stipendi che non superino l’importo mensile di Euro  2.500,00, come nel caso che ci occupa.In ogni caso una eventuale esecuzione presso terzi poteva essere limitata solo ed esclusivamente ad un importo mensile di 1/10 della pensione percepita dal ricorrente e che viene accreditata mensilmente sul proprio conto corrente, atteso che sullo stesso conto corrente non vanno ad essere accreditati altri importi, neppure per rimessa diretta da parte del titolare.

Una decisione importante – per tanti professionisti – quella del giorno di san Gennaro (19 settembre p.v.) di una vicenda sgradevole e deprecabile –  che farà certamente giurisprudenza – ma che dovrà necessariamente e con rigore portare alla condanna e al successivo  risarcimento dei danni morali e materiali.  (ferdinando terlizzi)


Articolo pubblicato il giorno 22 Agosto 2019 - 08:02


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