L’aula del Senato ha dato l’ok in via definitiva al decreto SICUREZZA bis. Vediamo articolo per articolo i contenuti del decreto.
L’articolo 1 prevede che il ministro dell’Interno – con provvedimento da adottare di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi: per motivi di ordine e SICUREZZA pubblica; quando si concretizzino le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay (il cui articolo 19 considera come “pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la SICUREZZA dello Stato” costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un’attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame in Commissione, integra l’articolo 12 del testo unico immigrazione, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro (l’importo della sanzione è stato oggetto di modifica nel corso dell’esame in sede referente: nel testo del decreto la sanzione è da 10 mila a 50 mila euro) e si applica la sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione.
L’articolo 3 interviene sull’art. 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l’applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell’immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l’acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto. – L’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disciplina dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato per prevederlo anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione.
L’articolo 4 destina risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati esteri con i quali siano stati stipulati appositi accordi. L’articolo fa riferimento agli oneri connessi all’implementazione dell’utilizzo delle operazioni sotto copertura, quale strumento investigativo delle Forze di polizia anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. Nel testo originario del decreto-legge è prevista la comunicazione “immediata” da parte dei gestori. Come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, l’entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure.
L’articolo 6, modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla legge 22 maggio 1975, n. 152 (cd. “Legge Reale”), con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In primo luogo, modifica l’articolo 5 della citata legge, che vieta l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona: senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico; in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Con la riforma, la pena edittale è inasprita per l’ipotesi di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ed è determinata nell’arresto da due a tre anni e nell’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.
L’articolo 7 apporta modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Nel corso dell’esame in sede referente sono state inasprite le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza. –
L’articolo 8 introduce misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, mentre l’articolo 8 bis agevola la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia e l’articolo 8-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’aumento dell’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 259.890 ore per l’anno 2019 e di 340.000 ore a decorrere dal 2020. L’articolo 8-quater prevede la ricollocazione del personale assegnato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione dell’attività delle stesse, presso le sedi centrali e periferiche dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno.
L’articolo 9 ripristina la vigenza – fino al 31 dicembre 2019 – dell’articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che concerne il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica SICUREZZA e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell’ordine e della SICUREZZA pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati) e proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.
L’articolo 10-bis reca una autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione. L’autorizzazione di spesa ammonta a 1.330.000 euro per l’anno 2019, 4.000.000 di euro per l’anno 2020 e 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2021.
L’articolo 10-ter, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, dispone l’istituzione dell’Ispettorato scuole della Polizia di Stato con funzioni di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento del personale della Polizia.
L’articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in Italia – per missione, per gara sportiva e, come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, per ricerca scientifica – tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non sia necessario (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi).
L’articolo 12 istituisce, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE. Il fondo ha una dotazione inziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca alcune misure in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei dirigenti dell’Amministrazione dell’interno (dal vestiario della Polizia di Stato ai buoni pasto del personale dirigente). L’articolo 12-ter – aggiuntivo – inserito nel corso dell’esame in sede referente – autorizza la spesa di 100.000 euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per alimentare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.
Gli articoli da 13 a 17 dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il provvedimento d’urgenza anticipa così l’entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge il cui esame presso la Commissione Giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio scorso. In estrema sintesi, il decreto-legge: interviene sulla disciplina del Daspo, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall’ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d’applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di Daspo, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nel nostro ordinamento l’istituto dell’arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l’arresto; apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del bagarinaggio. L’articolo 17-bis riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.
Articolo pubblicato il giorno 5 Agosto 2019 - 21:18