Il consigliere d’opposizione Lello De Prisco, in un post su facebook, definisce nullo il consiglio comunale di domenica sera. Lo fa citando la procedura prevista per la nomina del segretario comunale.
La nomina del segretario comunale costituisce il risultato di un iter complesso, il quale – all’epoca della vicenda della ricorrente – vedeva primariamente coinvolti l’Agenzia sopra indicata ed il Sindaco. A seguito delle riforme varate sul finire degli anni novanta del secolo scorso (cc.dd. “riforme Bassanini”), i segretari comunale e provinciali sono, infatti, divenuti dipendenti dell’Agenzia (cfr. art. 97, comma 1, del TUEL, già richiamato) ma si tratta comunque di funzionari che intrattengono un rapporto funzionale di servizio con gli enti locali di assegnazione. Come osservato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 31 luglio 2006, n. 4694), sussiste “embricazione” tra due rapporti, da identificare con quello di impiego e quello di servizio, la quale chiaramente rivela che l’atto di assegnazione dell’Agenzia costituisce uno snodo fondamentale del procedimento di nomina. La procedura – così come desumibile dalle previsioni di cui sopra ma anche dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999 – risulta, infatti, così articolata: 1) avvio del procedimento di nomina da parte del Sindaco (o dal Presidente della Provincia) tramite richiesta all’Agenzia di pubblicare avviso di ricerca di un segretario per l’ente;2) pubblicazione dell’avviso di vacanza sul sito internet dell’Agenzia; 3) individuazione da parte dell’amministrazione richiedente del nominativo del segretario da nominare e conseguente richiesta di assegnazione indirizzata all’Agenzia; 4) assegnazione da parte dell’Agenzia, una volta accertato il possesso, in capo al segretario individuato, dei requisiti prescritti per l’assunzione dell’incarico; 5) adozione da parte del Sindaco (o del Presidente della Provincia) del provvedimento di nomina del segretario assegnato; 6) accettazione da parte del nominato ed assunzione in servizio dello stesso. Ciò detto, è inequivocabile che il Sindaco (o il Presidente della Provincia) può provvedere alla nomina “solo in presenza e dopo l’intervenuta assegnazione, da parte dell’Ages, del Segretario in precedenza individuato; ove manchi l’assegnazione, non può farsi luogo ad alcuna nomina e quella eventualmente disposta deve stimarsi tamquam non esset per carenza del suo unico ed indefettibile presupposto. Detto altrimenti, la nomina del Segretario procede dal perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, di cui l’assegnazione da parte dell’Agenzia è un elemento essenziale e costitutivo: non è pensabile, infatti, alla luce dei principi generali, che un ente pubblico (nello specifico, la Provincia o il Comune) possa avvalersi di un impiegato appartenente al ruolo di una differente amministrazione, senza aver preventivamente raggiunto con quest’ultima una specifica intesa (il termine, qui ovviamente utilizzato in senso atecnico, allude alla convergenza oggettiva che deve necessariamente realizzarsi, in sede procedimentale, tra le richieste formulate dall’ente locale e l’esito delle verifiche delegate istituzionalmente all’Agenzia)” (cfr. C.d.S., dec.citata). Stante quanto precisato, il Collegio ritiene di poter affermare che – in carenza del rispetto della procedura di cui sopra ed, in particolare, dell’espletamento da parte dell’Agenzia dell’attività alla stessa spettante – alcun valido rapporto di servizio potrà mai instaurarsi tra il Sindaco ed il Segretario Comunale e, dunque, non potrà utilmente maturare e, conseguentemente, essere ravvisato il periodo di servizio richiesto per l’ammissione al corso di specializzazione interno per il conseguimento dell’idoneità a segretario di fascia più alta.
Articolo pubblicato il giorno 2 Luglio 2019 - 12:35