Il consigliere d’opposizione Lello De Prisco, in un post su facebook, definisce nullo il consiglio comunale di domenica sera. Lo fa citando la procedura prevista per la nomina del segretario comunale.
La nomina del segretario comunale costituisce il risultato di un iter complesso, il quale โ allโepoca della vicenda della ricorrente – vedeva primariamente coinvolti lโAgenzia sopra indicata ed il Sindaco. A seguito delle riforme varate sul finire degli anni novanta del secolo scorso (cc.dd. โriforme Bassaniniโ), i segretari comunale e provinciali sono, infatti, divenuti dipendenti dellโAgenzia (cfr. art. 97, comma 1, del TUEL, giร richiamato) ma si tratta comunque di funzionari che intrattengono un rapporto funzionale di servizio con gli enti locali di assegnazione. Come osservato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 31 luglio 2006, n. 4694), sussiste โembricazioneโ tra due rapporti, da identificare con quello di impiego e quello di servizio, la quale chiaramente rivela che lโatto di assegnazione dellโAgenzia costituisce uno snodo fondamentale del procedimento di nomina. La procedura โ cosรฌ come desumibile dalle previsioni di cui sopra ma anche dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999 โ risulta, infatti, cosรฌ articolata: 1) avvio del procedimento di nomina da parte del Sindaco (o dal Presidente della Provincia) tramite richiesta allโAgenzia di pubblicare avviso di ricerca di un segretario per lโente;2) pubblicazione dellโavviso di vacanza sul sito internet dellโAgenzia; 3) individuazione da parte dellโamministrazione richiedente del nominativo del segretario da nominare e conseguente richiesta di assegnazione indirizzata allโAgenzia; 4) assegnazione da parte dellโAgenzia, una volta accertato il possesso, in capo al segretario individuato, dei requisiti prescritti per lโassunzione dellโincarico; 5) adozione da parte del Sindaco (o del Presidente della Provincia) del provvedimento di nomina del segretario assegnato; 6) accettazione da parte del nominato ed assunzione in servizio dello stesso. Ciรฒ detto, รจ inequivocabile che il Sindaco (o il Presidente della Provincia) puรฒ provvedere alla nomina โsolo in presenza e dopo lโintervenuta assegnazione, da parte dellโAges, del Segretario in precedenza individuato; ove manchi lโassegnazione, non puรฒ farsi luogo ad alcuna nomina e quella eventualmente disposta deve stimarsi tamquam non esset per carenza del suo unico ed indefettibile presupposto. Detto altrimenti, la nomina del Segretario procede dal perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, di cui lโassegnazione da parte dellโAgenzia รจ un elemento essenziale e costitutivo: non รจ pensabile, infatti, alla luce dei principi generali, che un ente pubblico (nello specifico, la Provincia o il Comune) possa avvalersi di un impiegato appartenente al ruolo di una differente amministrazione, senza aver preventivamente raggiunto con questโultima una specifica intesa (il termine, qui ovviamente utilizzato in senso atecnico, allude alla convergenza oggettiva che deve necessariamente realizzarsi, in sede procedimentale, tra le richieste formulate dallโente locale e lโesito delle verifiche delegate istituzionalmente allโAgenzia)โ (cfr. C.d.S., dec.citata). Stante quanto precisato, il Collegio ritiene di poter affermare che โ in carenza del rispetto della procedura di cui sopra ed, in particolare, dellโespletamento da parte dellโAgenzia dellโattivitร alla stessa spettante โ alcun valido rapporto di servizio potrร mai instaurarsi tra il Sindaco ed il Segretario Comunale e, dunque, non potrร utilmente maturare e, conseguentemente, essere ravvisato il periodo di servizio richiesto per lโammissione al corso di specializzazione interno per il conseguimento dellโidoneitร a segretario di fascia piรน alta.
Articolo pubblicato il giorno 2 Luglio 2019 - 12:35