Non e’ possibile, in mancanza di una apposita legge, autorizzare colloqui audiovisivi ‘modello skype’ per i detenuti – a maggior ragione per quelli al 41bis – che reclamano il diritto ad avere contatti con i parenti, anche loro reclusi in carcere. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato senza rinvio, in accoglimento del reclamo del Ministero della giustizia e dell’Amministrazione penitenziaria di Sassari, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva autorizzato un boss della ‘ndrangheta, Francesco Pesce, ad avere dal carcere sassarese di Bancali “colloqui visivi periodici” con il fratello Giuseppe, anche egli detenuto in regime di carcere duro. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, “l’adeguamento costante e inevitabile e’ imposto dall’avanzare della tecnologia” e dunque bisognava consentire i colloqui audiovisivi. Ma la Cassazione ha obiettato che senza “negare l’interesse per l’evoluzione tecnologica al fine di rendere piu’ semplice, piu’ sicura e piu’ conveniente la corrispondenza telefonica tra detenuti”, occorre una legge o un regolamento che stabilisca “quali strumenti e attrezzature adottare, le regole (piu’ o meno restrittive con riferimento al regime cui sono sottoposti i detenuti), le voci di spesa, i poteri delle Direzioni dei penitenziari e del personale di polizia penitenziaria”. Altrimenti, spiegano gli ‘ermellini’, non c’e’ garanzia dal rischio che si realizzino “comunicazioni non consentite” e si finisce per violare la parita’ di trattamento dei detenuti “affidando ai singoli Magistrati di Sorveglianza la verifica della praticabilita’ in concreto delle soluzioni tecnologiche ipotizzate”. Non e’ la prima volta che quanto avviene nel carcere di Bancali – destinato ai boss mafiosi – a seguito di autorizzazioni della Magistratura di Sorveglianza, finisce per suscitare attenzione, e, in questo caso, reclami all’autorita’ giudiziaria da parte del Ministero. Nel 2017, la Commissione parlamentare antimafia guidata da Rosi Bindi aveva svolto una missione proprio a Sassari per accertamenti su permessi speciali concessi ai detenuti al 41bis. Aggiunge inoltre la Cassazione che l’ordinanza contestata dal Ministero “non chiarisce nemmeno se i colloqui sono registrabili e in che modo, ne’ regolamenta le modalita’ di conservazione e utilizzazione delle registrazioni; non affronta il problema della possibilita’ da parte di terzi di intercettare e le relative garanzie da approntare; disegna un potere della polizia penitenziaria – di interrompere un eventuale colloquio con ‘comunicazioni non consentite’ – che rischia di essere generico e non effettivo”.
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