<strong>INel 2015 la Commissione europea, nell’esercizio dei poteri ad essa derivanti dalla sua competenza in materia di Antitrust, dichiarava l’illegittimità della determinazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con cui tale istituzione si impegnava direttamente nel salvataggio di Banca Tercas.
L’Esecutivo comunitario motivava la propria decisione con l’osservazione per cui l’intervento del FITD fosse da considerarsi un illegittimo aiuto di Stato, laddove, pur impiegando risorse finanziarie private, i suoi interventi sarebbero stati da imputarsi direttamente allo Stato italiano, stante la necessità della loro approvazione da parte della Banca d’Italia, nonché l’obbligatorietà dell’adesione allo stesso da parte delle Banche Italiane.
Avverso la decisione della Commissione hanno fatto ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea il Governo Italiano, la Banca d’Italia, nonché la Banca Popolare di Bari, direttamente interessata dal salvataggio Tercas; il conseguente giudizio si è concluso, nel marzo del 2019, con l’annullamento della decisione della Commissione, motivato dall’avvenuto accertamento dell’insussistenza di elementi tali da far ricomprendere il mancato intervento del FITD a favore di Tercas nel novero degli aiuti di Stato contrari ai Trattati Europei.
Ciò premesso, l’interprete, anche e soprattutto in ragione dei risvolti economici e sociali che le crisi bancarie hanno avuto nel nostro paese nell’ultimo quinquennio, non può fare a meno di verificare se la condotta della Commissione Europea nella citata occasione del caso Tercas non vada considerata quale foriera di una responsabilità risarcitoria dell’Unione Europea per i danni prodotti ai risparmiatori italiani, alla stregua di quanto previsto in argomento dall’art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ove è stabilito che l’Unione è tenuta a risarcire il danno ingiusto cagionato dalle proprie Istituzioni nell’esercizio delle proprie funzioni.
A siffatto interrogativo ne segue immediatamente un secondo: quali presupposti devono sussistere affinchè i risparmiatori danneggiati possano ricorrere, anche eventualmente in forma di comitati o associazioni, dinanzi alla Magistratura comunitaria al fine di vedere ristorato il pregiudizio sofferto?
Sulla configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell’Unione, per effetto dell’operato della Commissione, è bene rilevare che il Tribunale Europeo ha osservato, motivando il proprio provvedimento, che già nel corso dell’istruttoria che ha condotto alla decisione della Commissione vi erano indizi tali da non far ritenere l’intervento del FITD a favore di Tercas un aiuto di Stato.
Ancora, è opportuno sottolineare che, seppur in via mediata, si configura il nesso di causalità tra la condotta della Commissione e i danni arrecati agli azionisti e agli obbligazionisti delle Banche liquidate, risolte o salvate con burden sharing nel quinquennio 2013/2018.
Infatti, la decisione che la Commissione ha adottato con riferimento a Tercas è stata giustamente interpretata dal Governo Italiano e dalla Banca d’Italia come vincolante per i casi simili di crisi bancarie avvenuti nel 2015, sicchè al FITD è stato impedito di intervenire in favore delle quattro banche risolte nell’autunno del 2015, con le ben note conseguenze che la risoluzione di Banca Marche, Etruria, Carichieti e Ferrara ha avuto nei confronti dei rispettivi azionisti ed obbligazionisti.
Dunque, è ipotizzabile che chiunque, azionista o obbligazionista bancario, si assuma leso dall’agire della Commissione possa convenire l’U.E. in giudizio dinanzi al Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esponendo di aver subito un danno dallo stop che l’Antitrust Europeo diede all’intervento del FITD, strumento fisiologicamente deputato alla salvaguardia proprio dei soggetti deboli del sistema bancario, ovvero coloro i quali nelle banche investono o custodiscono i propri risparmi.
È, altresì, probabile che la Commissione eccepisca l’assenza dell’argomentato nesso di causalità tra la propria decisione nel caso Tercas, il mancato intervento del FITD nei caso delle banche risolte ed i risparmiatori danneggiati; in tal caso, chi reclamerà il ristoro dei danni subiti dovrà avere cura di dimostrare che la decisione della Commissione fosse da intendersi non solo come soluzione al caso concreto, ma quale vero e proprio atto di indirizzo per le Istituzioni italiane per i casi che, da lì a poco, si sarebbero poi verificati.
*Edoardo Italiano esperto di diritto bancario e finanziario
Articolo pubblicato il giorno 28 Marzo 2019 - 20:02