“Vista la straordinarietà e l’eccezionalità della fattispecie, la Corte ritiene ammissibile il ricorso, nonostante lo stesso sia avverso la sanzione di una sola giornata di squalifica. Nel merito, la Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il comportamento sanzionato, seppur avvenuto nell’ambito di una situazione ostile per il Sig. Koulibaly, a causa dei cori razzisti che hanno caratterizzato la suddetta gara, debba necessariamente essere ritenuto come irriguardoso nei confronti dell’Arbitro”. Lo spiega la Corte sportiva d’appello nazionale 1a sezione, presieduta da Piero Sandulli, nel comunicato relativo alla riunione di oggi alla quale erano presenti il calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, il Presidente della Società Aurelio De Laurentiis e l’Avv. Mattia Grassani. Secondo la Corte “l’immediata concatenazione temporale tra la notifica del provvedimento di ammonizione e l’applauso rivolto dal predetto calciatore all’Arbitro rendono, infatti, evidente l’intento di quest’ultimo di contestare, attraverso un gesto ironico e di scherno, la decisione del Direttore di Gara. Totalmente inconferente, quindi, deve essere ritenuto il richiamo alla decisione di questa Corte in merito al caso che ha coinvolto il giocatore Muntari sopra ricordato. Nel precedente richiamato, infatti, le proteste che avevano determinato l’irrogazione della sanzione della squalifica a carico del predetto calciatore non erano rivolte all’Arbitro al fine di contestare il suo operato, ma erano state determinate proprio dai cori razzisti intonati dai sostenitori del Cagliari nei suoi confronti. L’Arbitro, tra l’altro, in quella occasione, non aveva compreso, in considerazione del nervosismo dello stesso calciatore – che si esprimeva in parte in italiano e in parte nella propria lingua madre – che le proteste dello stesso fossero, appunto, state determinate dalla circostanza per cui il calciatore è stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio”. In altre parole, mentre le proteste del Sig. Muntari, secondo la Corte, si riferivano al comportamento discriminatorio che il pubblico stava tenendo nei suoi confronti, il gesto del giocatore Koulibaly è stato determinato dalla non condivisione da parte di quest’ultimo della decisione presa dal Direttore di Gara in merito alla sua condotta. “Ai fini del giudizio della Corte, nessuna rilevanza può, peraltro, essere attribuita all’inaccettabile clima che si era creato nello stadio durante la gara. Tale clima, invero, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non può in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o circostanza attenuante del comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso è teso ad irridere l’operato di un direttore di gara che gli ha inflitto una ammonizione. Se così fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe giustificato e non sanzionato qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come è evidente, non può essere. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve conseguentemente considerarsi congrua. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo”, conclude la Corte. Il giocatore quindi salterà la gara con la Lazio di domenica.
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