Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello, Sez. Unite, della Federazione italiana giuoco calcio, di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, con cui la stessa Corte ha rigettato l’eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della società odierna ricorrente, di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell’atto di deferimento, ha respinto il ricorso proposto dall’appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta violazione, da parte del presidente e degli amministratori della società, del disposto di cui all’art. 8, commi 1 e 2, CGS e riaffermando il proscioglimento del Chievo, di cui all’art. 8, comma 4, CGS, e ha confermato, infine, a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei propri dirigenti, la sanzione disposta dal giudice di prime cure in data 13 settembre u.s., consistente nell’ammenda pari ad euro 200.000,00 e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso. La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia la riforma della decisione impugnata, senza rinvio, ex art. 62, comma 1, CGS Coni e art. 12 bis, comma 3, Statuto Coni, con conseguente accoglimento dei motivi di ricorso e la dichiarazione di nullità del deferimento per vizio insanabile dello stesso. In subordine, il proscioglimento da ogni addebito, ovvero, in ulteriore subordine, l’applicazione della mera sanzione pecuniaria nei minimi che saranno ritenuti congrui dal Collegio.
Articolo pubblicato il giorno 30 Novembre 2018 - 14:18