CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GARA DEL 10/11/2018 NEAPOLIS – RIONE TERRA
Il GST letto il referto ed il supplemento di rapporto del DDG nonché i rapporti degli AA rilevato che: al 43^ del 2^ tempo a seguito di una testata rivolta ad un avversario da parte del calciatore Esposito Antonio, della Soc. Neapolis Calcio si accendeva una rissa che vedeva coinvolti, in diverse mischie, calciatori e dirigenti di entrambe le Società; la terna arbitrale individuava tra i partecipanti il calciatore n. 5, Mollo Roberto, della
Società Neapolis Calcio 1991 che schiaffeggiava un avversario nonché il calciatore Ortega Gaetano, sempre di detta Società, che tentava per ben due volte di scalciare un avversario, nonché il calciatore Lanuto Agostino Giulio, calciatore della Società Rione Terra, che colpito dalla testata ricevuta da un avversario, reagiva alla stessa calciando l’avversario; alla rissa hanno partecipato dirigenti di entrambe le squadre; dal sottopassaggio entravano sul tdg estranei; vista la difficoltà, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine, di riportare la
calma, su invito di queste ultime, al 44^ del 2^ tempo la gara veniva sospesa al fine di salvaguardare l’incolumità della terna arbitrale. PQM, il GST commina la squalifica di sette giornate al calciatore Esposito Antonio, della Società Neapolis, di sei giornate ai calciatori Mollo Roberto, della Società Neapolis, ed al calciatore Lanuto Agostino Giulio, della Società Rione Terra; la squalifica di cinque giornate al calciatore Ortega Gaetano, della Società Neapolis; commina l’ammenda di euro 210,00 alla Società Neapolis per la partecipazione dei propri tesserati alla rissa e per aver consentito l’ingresso sul tdg ad estranei; l’ammenda di euro 150,00 alla Società Rione Terra per la partecipazione di propri tesserati alla rissa; commina ad entrambe le Società, Neapolis e Rione Terra, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; dispone che la prossima gara casalinga della Società Neapolis venga disputata a porte chiuse (con effetto immediato).
PROMOZIONE, GARA DEL 10/11/2018 SALERNUM BARONISSI – SANMAURESE
Il GST letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto del DDg nonché i rapporti degli AA, rileva che al termine del 1º tempo di gioco il DDg si recava negli spogliatoio unitamente agli assistenti arbitrali, allorquando un sedicente dirigente della società Salernum Baronissi, con fare minaccioso entrava nello spogliatoio della terna e inveiva nei confronti dell’AA2; nel contempo l’allenatore della Salernum Baronissi, sig. Giovanni Calabrese, già allontanato nel corso del 1º tempo faceva ingresso nel medesimo spogliatoio chiedendo delucidazioni in merito al suo allontanamento; nel contempo un’altra persona qualificatasi quale dirigente della medesima società pur non essendo presente in distinta di gara entrava nello spogliatoio e profferiva frasi ed espressioni volgari ingiuriose e minacciose alla terna arbitrale; dopo tali atteggiamenti il DDg unitamente all’AA1 accompagnavano l’AA2, di sesso femminile, nello spogliatoio adibito a lei adibito, dopo essersi assicurati che la situazione si fosse ristabilita; una volta fatto rientro nel proprio spogliatoio; udivano provenire dallo spogliatoio dell’AA2 grida e colpi forti battuti sulla porta del predetto spogliatoio ed ancora insulti discriminatori di genere estremamente volgari e gravissimi; prontamente venivano allertate le forze dell’ordine e solo dopo il loro intervento si riusciva a ristabilire la situazione; la vicenda di cui in oggetto provocava all’AA2
crisi di panico, con conati di vomito e forti giramenti di testa che la privavano delle capacità psicofisiche per poter portare a termine la gara e svolgere regolarmente il proprio compito; avendo il DDG valutato attentamente la situazione convocava i capitani e gli comunicava la definitiva sospensione della gara non facendo rientrare le squadre sul terreno di gioco. PQM, tutto quanto innanzi esposto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in danno della Salernum Baronissi; infligge l’ammenda
di euro 320,00 alla Salernum Baronissi per i fatti di cui innanzi; infligge la inibizione fino al 14.1.2019 al sig. Giovanni Calabrese (Salernum Baronissi); dispone che la medesima società disputi un turno di gara, a porte chiuse (con effetto immediato)
PRIMA CATEGORIA, GARA DEL 11/11/2018 BOYS PIANURESE – REAL GRUMESE
Il GST letto il referto di gara ed il supplemento di rapporto, rileva che al minuto 44 del primo tempo il calciatore Morlando Salvatore (Real Grumese), alla notifica del provvedimento di espulsione, si scagliava sulla persona del DDG colpendolo con uno schiaffo al volto, un pugno al collo, e diversi calci alle gambe; che il DDG
allontanatosi dal suddetto calciatore continuava ad essere colpito dallo stesso con calci, tanto da essere necessario l’intervento dei compagni per placare il Morlando, mentre i dirigenti della società locale soccorrevano il DDg, che a seguito dell’aggressione e delle lesioni patite era costretto a sospendere definitivamente la gara, anche in considerazione dell’assenza della forza pubblica, ed era costretto a recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli per le cure del caso. PQM il Giudice Sportivo
Territoriale delibera di infliggere la sanzione sportiva della squalifica fino al 15.3.2021 al calciatore Morlando Salvatore, nato il 4 settembre 1987, nonché la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 alla Real Grumese.
CALCIO A 5, SERIE D, GARA DEL 10/11/2018 OLIMPIA CAPRI – VITALICA
Il GST letto il referto arbitrale nel quale si riferisce che al 29 st, dopo aver ammonito il calciatore D’Aniello Salvatore della società Olimpia Capri, veniva dallo stesso dapprima aggredito verbalmente e successivamente colpito. in particolare il D’Aniello sferrava un calcio ad una sedia di plastica che si trovava nelle vicinanze della panchina, che colpiva il ddg all’altezza della gamba. successivamente lo stesso calciatore colpiva con un
pugno al viso il ddg, continuando ad offenderlo e ad inveire nei suoi confronti. La gara veniva pertanto sospesa perché il forte dolore non consentiva al ddg di portarla a compimento. L’accorrere del capitano e del presidente della società Olimpia Capri consentiva al ddg di sottrarsi alla violenza del D’Aniello e di raggiungere
gli spogliatoi, dove veniva protetto dalla polizia prontamente accorsa. PQM il GST delibera di infliggere alla società Olimpia Capri C. Pecoraro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in ragione della condotta violenta del proprio tesserato e delibera altresì di sanzionare il calciatore D’Aniello Salvatore con la squalifica da ogni attività fino al 15.3.2021.
Articolo pubblicato il giorno 15 Novembre 2018 - 20:18