Modificare l’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, prevedendo la sanzione del carcere da 10 a 15 anni (ora va da 6 a 12) per il conseguimento, diretto o indiretto, della promessa del sostegno elettorale da parte di soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso, in cambio di: soldi, “qualunque altra utilità” o della “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”. È quanto propone, in sostanza, un disegno di legge del M5s che ha iniziato il suo iter in commissione Giustizia al Senato. Il relatore è Mario Giarrusso, primo firmatario della proposta. Rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 416-ter, viene eliminato l’attuale riferimento normativo al cosiddetto metodo mafioso quale strumento necessario per procurare i voti promessi. Secondo i tecnici del Senato, però, “è opportuno rilevare come tale modifica sembrerebbe escludere la punibilità della condotta posta in essere dal promittente-estraneo alla consorteria criminale” e la formulazione proposta “sembrerebbe richiedere per la configurabilità del reato in questione la necessaria condanna del promittente per il reato di associazione di stampo mafioso”. Il ddl, dunque, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata con il ricorso ad intermediari e aumenta le pene portando lla reclusione da 10 a 15 anni, ovvero la stessa del primo comma dell’art. 416-bis del codice, prevista per gli appartenenti ad un’associazione mafiosa (Public Policy)
Articolo pubblicato il giorno 21 Settembre 2018 - 20:36