Chiusura dei locali alle 2.30 dalla domenica al lunedì e alle 3.30 dal giovedì al sabato, stop a suoni e rumori percepibili dall’esterno dopo mezzanotte e divieto di vendere bevande in contenitori di vetro dalle ore 24 fino alla chiusura dell’esercizio. Sono alcuni dei punti che caratterizzano la nuova ordinanza sulla movida firmata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L’ordinanza individua 6 aree sul territorio cittadino: quella dei “baretti” di Chiaia, via Aniello Falcone e San Martino, il centro storico da piazza Bellini ai Decumani e a via Mezzocannone, l’area a ridosso di Porta Capuana e piazza Garibaldi, piazza Carlo III e largo Sant’Antonio Abate, Bagnoli e Coroglio. L’ordinanza vieta a tutti gli esercizi commerciali di vedere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine dalle ore 24 fino alla chiusura dell’esercizio, e stabilisce i seguenti orari di chiusura per gli esercizi: dalla domenica al mercoledì alle 2.30 del giorno successivo, mentre dal giovedì al sabato alle ore 3.30 del giorno successivo. A Bagnoli-Coroglio l’apertura è consentita anche oltre gli orari stabiliti per la sola vendita di alimenti.
Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotato di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all’esterno dopo le ore 24, mentre le attività del settore alimentare dovranno provvedere al mantenimento della pulizia e dell’ordine nell’area antistante e limitrofa al locale durante l’orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l’orario di chiusura. L’ordinanza vieta anche l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e vieta l’utilizzo in strada di amplificatori o percussioni al di fuori delle fasce orarie 10-13 e 17-21. Agli esercizi virtuosi sarà assegnato un bollino di qualità in assenza di sanzioni per violazioni dell’ordinanza. I trasgressori rischiano invece sanzioni fino a 500 euro e la sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni in caso di reiterata inosservanza.
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