Rete Ferroviaria Italiana dovra’ risarcire i danni ai familiari di un tifoso della Salernitana morto il 24 maggio 1999 a causa di un incendio divampato sul treno, proveniente da Piacenza e diretto a Salerno, che era stato adibito al trasporto di 1.500 sostenitori della squadra campana. La terza sezione civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla societa’ ferroviaria contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno aveva parzialmente accolto la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori e dalla sorella della vittima, respinta invece dal giudice in primo grado. Nel rogo persero la vita 4 giovani, e in sede penale vennero condannati gli imputati ritenuti responsabili di aver appiccato le fiamme, mentre il convoglio aveva imboccato una lunga galleria fra Nocera Inferiore e Salerno. I giudici d’appello avevano ritenuto dimostrato che “durante l’intero viaggio gli occupanti del treno sfogarono una rabbia folle per l’esito negativo dell’incontro di calcio” Piacenza-Salernitana, giocato qualche ora prima, che aveva decretato la retrocessione in serie B dei campani. Si erano verificati “atti vandalici e criminosi”, con vetri in frantumi, porte e sedili rotti, scaraventati assieme a sassi e bottiglie fuori dai finestrini, tanto che il treno, gia’ a Roma Tiburtina risultava “in pessime condizioni” e senza “estintori”. La Suprema Corte, condividendo tali conclusioni, rileva che “poiche’ il personale del convoglio aveva avuto la percezione che il treno mancava degli estintori ed ha consentito la ripartenza del treno dalla stazione di Nocera Inferiore pur nella consapevolezza che si doveva attraversare una lunga galleria, tale comportamento, o meglio l’omissione dell’adozione di un comportamento di fermo del treno in quella stazione, in quanto determinativo di una situazione di moto del treno nella quale, ove si fosse sviluppato un incendio, non sarebbe stato possibile intervenire con la ordinaria dotazione di sicurezza, rappresentata dall’estintore presente in ogni carrozza, ha svolto un rilievo concausale nella determinazione dell’evento, sebbene l’incendio fosse stato appiccato dolosamente da terzi”. Alla luce di cio’, i giudici del ‘Palazzaccio’ sottolineano che “poiche’ nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore vi e’ quella di far viaggiare i convogli ferroviari con la dotazione di un estintore antincendio e nella specie la prosecuzione del viaggio e’ avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione, il contributo causale dell’inadempimento realizzatosi mediante l’omissione della tenuta del comportamento di ‘blocco’ del treno alla stazione risulta evidente”.
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