In politica non c’e’ promessa che tenga: i vertici dei partiti hanno il pieno diritto di tenere le mani libere e mettere in lista, o destinare a incarichi istituzionali, chi ritengono “il piu’ idoneo a rappresentare gli ideali e i valori che in un determinato momento” meglio caratterizzano la linea del partito senza per questo dover risarcire chi aveva ricevuto promesse, poi non mantenute, di seggi sicuri e altre ‘mirabilia’. Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso di un politico locale campano, Maurizio Cardano, per trent’anni nella Dc e poi transitato in Forza Italia, che aveva chiamato in causa il partito di Silvio Berlusconi, e lo stesso leader azzurro, oltre al gotha dei forzisti campani, da Fulvio e Antonio Martusciello al plurindagato Nicola Cosentino, tornato in liberta’ a febbraio. Cardano – che ha iniziato la battaglia legale nel 2006, dopo il ‘tradimento’ della mancata candidatura per il quale voleva 140mila euro – ha fatto ricorso alla Suprema Corte contro la Corte di Appello di Napoli che nel 2015 aveva escluso che gli spettasse un risarcimento “per la mancata attuazione di promesse di candidature, rivoltegli da esponenti di FI, in collegi elettorali sicuri e di incarichi istituzionali, nonche’ per aver visto compromessa la sua immagine e credibilita’ politica”. Invece Cardano, ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Napoli, travolto e poi uscito indenne dagli scandali di tangentopoli, non ricevera’ nemmeno un euro per essere stato silurato e per di piu’ dopo aver messo a disposizione gratuita il suo appartamento a Portici e aver dato soldi al partito. Ma non e’ finita: la Suprema Corte lo ha condannato anche a pagare 6200 euro di spese legali ciascuno in favore di Silvio Berlusconi, Nicola Cosentino e Antonio Martusciello, e a pagare 4800 euro ciascuno a Fulvio Martusciello e Francesco Maione. “Ai responsabili delle forze politiche – scrivono gli ‘ermellini’ nella sentenza 15497 – deve riconoscersi una ampia discrezionalita’ nell’orientare la loro azione e nel designare i loro rappresentanti, non riconducibile ad un impegno di natura negoziabile azionabile in via giudiziaria, pena la negazione stessa dell’attivita’ politica, improntata a liberta’ decisionale del cui cattivo o infedele esercizio unici giudici sono i cittadini”. “Ipotizzando invece la vincolativita’ dell’offerta di candidatura e la coercibilita’ degli impegni assunti dai vari partecipanti al comune progetto politico, si finirebbe per condizionare l’attivita’ dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto degli elettori, alla quale i partiti ‘concorrono’, esercitando una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni”, conclude il verdetto.
Articolo pubblicato il giorno 13 Giugno 2018 - 21:35