Era stato denunciato dalla ex moglie perche’ non si era presentato agli incontri settimanali con il figlio minorenne a lei affidato e il bambino, non vedendolo piu’, era caduto, secondo la madre, in uno “stato di malessere”. L’uomo, che era accusato di “mancata esecuzione” del provvedimento del giudice che in fase di separazione gli aveva dato la possibilita’ di vedere il piccolo tutte le settimane, e’ stato pero’ assolto dal gup di Nocera Inferiore (Salerno), Luigi Levita. Per il giudice, infatti, l’imputato “non ha eluso alcun obbligo” ma non ha esercitato una sua “facolta'” e dunque non ha commesso il reato, anche se la sua “condotta” puo’ aver “prodotto effetti spiacevoli nell’animo del minore”. La donna, come ricostruito nelle motivazioni della sentenza, pubblicate sul sito specializzato ‘penalecontemporaneo.it’, aveva presentato denuncia contro l’ex marito lo scorso settembre, imputando all’uomo di essersi “completamente disinteressato del figlio minore, al quale avrebbe procurato uno stato di malessere non presentandosi agli incontri settimanali programmati”.
L’uomo era finito imputato per “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, perche’ “avrebbe eluso” la decisione sull’affidamento dei figli minori della coppia con la quale il Tribunale di Salerno, nel 2010, “aveva individuato quale genitore affidatario” la madre e “concesso” al marito “la facolta’ di vedere i figli a determinate condizioni”. In particolare, il padre non avrebbe rispettato “gli incontri settimanali” con uno dei due figli. Il gup chiarisce, pero’, che “il provvedimento giudiziale ha costituito in favore del genitore non affidatario” la “facolta’-diritto di vedere i propri figli” e di “tenerli con se’ per determinati periodi, con conseguente obbligo per il genitore affidatario”, ossia la madre, “di astenersi dal tenere condotte impeditive” rispetto al diritto del padre. “A ben vedere, dunque – scrive il gup – la condotta dell’imputato non ha eluso alcun obbligo impostogli dal provvedimento del Giudice, sostanziandosi, viceversa, nel mancato esercizio di una facolta'”. In questo caso, prosegue il giudice, “non c’e’ ‘elusione’, poiche’ non sono frustrate le aspettative dell’altro genitore”, ossia della madre. Per “consolidata giurisprudenza”, infatti, “la violazione del dovere di cura, in relazione all’obbligo di assicurare assistenza morale e materiale dei figli, non puo’ correlarsi ad un provvedimento che disciplina le modalita’ dell’affidamento e del diritto di visita”. E se “la condotta” del padre ha “prodotto effetti spiacevoli nell’animo” del figlio, quest’ultimo “potra’ in ogni caso vedere risarcito in altra sede il danno patito in conseguenza dell’inottemperanza del padre all’accordo di separazione”. La tutela penale del diritto del minore ad essere assistito dal genitore durante il suo percorso di crescita, infatti, chiarisce il gup, e’ assicurata da un’altra norma del codice penale, l’articolo 570, ossia la “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
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