Non essendosi costituiti nel giudizio e non essendo stata inviata la relazione richiesta, il Tar “ammonisce” l’inerzia del Comune di Avellino e Iacp irpina e accoglie la domanda di una badante straniera che potrà restare in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, subentrando all’anziana accudita nel frattempo deceduta. Le due signore, costrette a lasciare un precedente appartamento nel centro storico per le precarie condizioni in cui versava, avevano vissuto in un alloggio comunale senza avere mai stipulato alcun contratto di fitto.
Una locazione di fatto che comunque vedeva il pagamento di canoni al Comune, nonché quello delle varie utenze attivate. Nel 2012, a seguito della riapertura dei termini per la regolarizzazione dei rapporti locativi riferiti ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica occupati il 31 dicembre 2010, l’anziana aveva presentato regolare istanza di assegnazione dell’alloggio comunale. Purtroppo il parere favorevole e con esso la disponibilità del Comune era giunto solo alla fine del 2013, quando la signora era già venuta a mancare.
La badante, come riporta Il Mattino, che nel frattempo era rimasta nell’alloggio, aveva allora presentato richiesta di subentro nella domanda per la regolarizzazione in suo favore del rapporto locativo dell’alloggio in questione, ma il Settore Politiche Abitative del Comune di Avellino, aveva però respinto la richiesta, sul presupposto del mero rapporto di lavoro fra le due donne. Tale rapporto avrebbe sì legittimato la coabitazione anagrafica con la datrice di lavoro, ma non l’inserimento nel nucleo familiare di quest’ultima con le finalità previste dalla legge regionale. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al tribunale amministrativo e sulla questione la prima sezione di palazzo san Tommaso aveva richiesto una integrazione documentale, onerando il Comune a depositare gli atti da cui risulti la sussistenza di un solo rapporto di lavoro e non di convivenza familiare fra le due signore. Considerato che agli atti vi era uno stato di famiglia in cui le signore compaiono entrambe. Il Comune di Avellino non ha presentato i documenti richiesti e, di fatto, ha determinato l’annullamento del provvedimento comunale. Quindi, il collegio ha ritenuto che “alla luce di quanto riportato nei certificati prodotti dalla ricorrente e in mancanza di elementi di prova contraria, di dover accogliere il ricorso”.
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