Torre Annunziata. Crollo in via Rampa Nunziante: concluse le indagini per la vicenda che causò la morte di otto persone. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata, tramite la Compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata ed il locale Commissariato Ps, ha eseguito la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sedici soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda del crollo del palazzo di Via Rampa Nunziante il 7 luglio 2017 che portò alla morte di otto persone. Le indagini svolte dalla Procura, dai Carabinieri e dalla Polizia, corroborate dalle consulenze tecniche sulle cause del crollo e sulla legittimità urbanistica dei lavori, hanno permesso di delineare un quadro chiaro in ordine alle responsabilità, sia relativamente al crollo che agli abusi urbanistici e ai connessi falsi in atto pubblico rilevati. La consulenza tecnica redatta dai professori Nicola Augenti e Andrea Prota ha consentito di accertare che causa del crollo sono stati i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Velotto Gerardo al secondo piano del palazzo in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, tramite la demolizione di tramezzi divisori che, sovraccaricando il maschio murario al secondo piano, nonché indebolendo in modo significativo detto maschio in quanto la compagine muraria veniva privata in più punti di elementi lapidei (pietre di tufo), cagionavano lo schiacciamento dei maschi murari che costituivano il muro perimetrale esterno a nord, prospiciente la ferrovia. Le indagini hanno disvelato il ruolo di direttore dei lavori di fatto rivestito dall’architetto Massimiliano Bonzani. Quest’ultimo, inoltre, insieme all’architetto Manzo Aniello e all’architetto Giacomo Cuccurullo (deceduto nel crollo) sono ritenuti responsabili del crollo (crollo preceduto dalla comparsa di lesioni lungo i paramenti oltre che nello spessore dei maschi murari), in quanto, nonostante la sussistenza di uno stato di dissesto evidente e di una situazione pericolosa dei luoghi a loro nota (anche in relazione alle loro conoscenze tecniche), ponevano e/o facevano porre in opera presidi di assicurazione (quali isolati puntelli metallici, “spallette” di mattoni pieni) chiaramente insufficienti al consolidamento delle strutture e, ignorando e/o sottovalutando tali segnali di pericolo imminente manifestatisi per tempo, non ponevano in essere le opere di assicurazione necessarie ad evitare il crollo, né disponevano o facevano disporre, segnalando la suddetta situazione di pericolo ai Vigili del Fuoco, lo sgombero dell’immobile, così da evitare il decesso di Cuccurullo Giacomo, Laiola Adele, Cuccurullo Marco, Aprea Giuseppina, Guida Pasquale, Duraccio Anna, Guida Francesca e Guida Salvatore. Analogamente, è stata ritenuta la responsabilità di Cuomo Robe1io, amministratore, a conoscenza dell’illegittimità di tali lavori di manutenzione straordinaria e dell’esecuzione in corso dei medesimi, il quale ometteva di richiedere a Velotto Gerardo l’esibizione dei titoli abilitativi, nonostante diversi condomini avessero segnalato l’esecuzione di lavori di notevole rilevanza realizzati con martello pneumatico azionato per diverse ore del giorno e, conseguentemente, ometteva di verificare la portata degli stessi e di adottare i necessari provvedimenti a tutela della incolumità dei condomini e di terzi e /o di inoltrare la doverosa segnalazione agli organi competenti. Più nel dettaglio, Velotto Gerardo ed il direttore di fatto dei lavori Bonzani Massimiliano, con la collaborazione materiale di un operaio Pasquale Cosenza, eseguivano lavori illegittimi di manutenzione straordinaria ed effettuavano la demolizione dei tramezzi divisori inizialmente presenti nella zona nord-ovest del secondo piano ed in particolare del tramezzo divisorio presente in adiacenza alla trave emergente in cemento annata; in tal modo sovraccaricando il maschio murario al secondo piano, compreso tra il primo e il secondo vano della facciata nord rispetto ai pesi sopportati sino a quel momento, indebolendo in modo significativo detto maschio in quanto la compagine muraria veniva privata in più punti di elementi lapidei (pietre di tufo), con la conseguenza di ridurre la sezione reagente dell’elemento portante e di minare l’integrità della predetta compagine muraria. Tali lavori cagionavano lo schiacciamento dei maschi murari che costituivano il muro perimetrale esterno a nord, prospiciente la ferrovia; schiacciamento che aveva origine con la rottura per pressoflessione deviata del suddetto maschio murario (quello compreso tra il primo e il secondo vano della facciata nord) il cui collasso determinava un sovraccarico progressivo dei maschi adiacenti. I lavori non furono sospesi, fermati o impediti né dall’amministratore del palazzo, Roberto Cuomo, a conoscenza dell’illegittimità di tali lavori di manutenzione straordinaria e dell’esecuzione in corso dei medesimi, nonostante diversi condomini avessero segnalato l’esecuzione di lavori di notevole rilevanza realizzati con martello pneumatico azionato per diverse ore del giorno, né dagli architetti Bonzani, Manzo ed il deceduto Cuccurullo Giacomo, i quali, nonostante il fenomeno di crollo fosse stato preceduto dalla comparsa di lesioni lungo i paramenti (interno ed esterno), oltre che nello spessore dei maschi murari, nonostante la sussistenza di uno stato di dissesto evidente e di una situazione pericolosa dei luoghi a loro nota anche in relazione alle loro conoscenze tecniche, nei giorni immediatamente antecedenti al crollo ponevano e/o facevano porre in opera presidi di assicurazione (quali isolati puntelli metallici, “spallette” di mattoni pieni) chiaramente insufficienti al consolidamento delle strutture e, ignorando e/o sottovalutando tali segnali di pericolo imminente manifestatisi per tempo, non ponevano in essere le opere di assicurazione necessarie ad evitare il crollo, né disponevano o facevano disporre, segnalando la suddetta situazione di pericolo ai Vigili del Fuoco, lo sgombero dell’immobile che avrebbe evitato il decesso di otto persone tra cui il Cuccurullo e la sua famiglia. Le indagini e la consulenza redatta dal prof, Alberto Coppola hanno permesso di accertare anche l’illegittimità dei lavori edilizi al primo piano (che, però, nessuna rilevanza hanno avuto sul crollo) ed al secondo piano (lavori che hanno comportato il crollo del palazzo). Dalle investigazioni è emerso altresì un allarmante quadro in ordine alle falsità ideologiche commesse dai proprietari degli appartamenti per attestare la legittimità urbanistica del palazzo e dei lavori da effettuarsi. L’arch. Massimiliano Bonzani (attualmente sottoposto alla misura interdittiva dall’esercizio della sua professione per mesi dieci proprio per i falsi commessi) ha reiteratamente attestato in atti a sua firma (SCIA, DOCFA, etc.) che il palazzo fosse legittimo dal punto di vista urbanistico, mentre l’intero fabbricato risulta realizzato in assenza di titolo abilitativo, risultando agli atti solo una licenza edilizia rilasciata in data 5.06.1957 per una villetta bifamiliare, composta da una piccola rimessa padronale, un piano rialzato con due vani e accessori e da un piano superiore con quattro vani; edificio completamente diverso da quello realizzato. Lo stesso dicasi per i proprietari Vitiello Rosanna, Bonifacio Ilaria, Manzo Aniello, Cirillo Emilio, Cuomo Roberto e Lafranco Fortunato Massimiliano, i quali nella S.C.l.A. del 23.03.2016 prot. N. 1564 attestavano falsamente che l’intervento riguardava un immobile legittimato in quanto realizzato giusta licenza edilizia cui è seguita regolare autorizzazione di Abitabilità n. 2613 del 25 maggio 1959; i medesimi, in concorso con Cirillo Mario, quale reale interessato e destinatario dell’appartamento formalmente promesso in vendita a Cirillo Emilio, e con l’architetto Bonzani, mediante tale falsa attestazione, nonché attestando falsamente che i lavori interessati dalle variazioni catastali erano te1minati in data 18 marzo 2016, inducevano in errore in ordine alla corretta rappresentazione dello stato di fatto dell’immobile il funzionario del catasto che procedeva ad effettuare le variazioni catastali sulla base delle false attestazioni contenute nei DOCFA e nelle allegate planimetrie dello stato dei luoghi; attestazioni risultate mendaci atteso che da un controllo a campione effettato dall’Agenzia delle Entrate emergeva che lo stato dei luoghi non corrispondeva alle planimetrie allegate ai DOCFA in quanto gli appartamenti risultavano ancora strutturati e divisi come in data antecedente alla presentazione della relativa istanza di variazione. I reati di falso ideologico in atto pubblico sono stato altresì contestati a Buongiovanni Rita, Buongiovanni Giuseppe, Buongiovanni Donatella, Amodio Roberta, che in qualità, dapprima, di promittenti venditori e, poi, di venditori dell’immobile interessato dal crollo in favore di Vitiello Rosanna, Bonifacio Ilaria, Manzo Aniello, Cirillo Emilio, Cuccurullo Marco, Cuomo Roberto, e Lafranco Fortunato Massimiliano, attestavano falsamente nel contratto preliminare di vendita stipulato davanti al notaio Domenico di Liegro in data 20 luglio 2015 e nel contratto definitivo rogato il 21 aprile 2016 davanti al medesimo notaio, che l’intero corpo di fabbrica era stato realizzato in epoca antecedente al settembre 1967 in conformità alla normativa vigente; attestazione non veritiera, atteso che l’intero fabbricato risulta realizzato in assenza di titolo abilitativo, risultando agli atti come detto solo una licenza edilizia rilasciata in data 5 giugno 1957 per una villetta bifamiliare, composta da una piccola rimessa padronale, un piano rialzato con due vani e accessori e da un piano superiore con quattro vani, edificio completamente diverso da quello realizzato, e che i dati indicati con riferimento alla licenza edilizia (25 maggio 1959 n. 2613) in realtà erano relativi alla autorizzazione alla abitabilità.
Articolo pubblicato il giorno 17 Aprile 2018 - 12:23