L’istituto della messa alla prova – introdotto dalla legge n. 67 del 2014 – ha passato indenne il vaglio di legittimità costituzionale.Con la sentenza n. 91 depositata oggi (relatore Giorgio Lattanzi), la Corte costituzionale ha ritenuto che l’istituto in esame presenti aspetti che non sono riconducibili alle ordinarie categorie costituzionali penali e processuali, in quanto il suo carattere innovativo “segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio”, come già rilevato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 31 marzo 2016, n. 36272.Nel procedimento di messa alla prova manca infatti una condanna e “correlativamente manca un’attribuzione di colpevolezza dell’imputato”, il quale viene sottoposto, su sua richiesta, a un trattamento alternativo alla pena applicabile nel caso di un’eventuale condanna.Inoltre, anche l’esecuzione del trattamento è rimessa alla volontà dell’imputato, che può farla cessare in qualsiasi momento, facendo così riprendere il procedimento penale.Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato che l’istituto in esame non viola, tra gli altri, gli articoli 27 e 25 della Costituzione, sotto il profilo, rispettivamente, della presunzione di non colpevolezza e della determinatezza del trattamento sanzionatorio.
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