Il meccanismo di reverse charge non si applica per le attività di verifica degli impianti di messa a terra che vengono svolte da soggetti abilitati ad hoc dal Ministero delle attività produttive, sia che riguardino attività private, sia che riguardino attività pubbliche. A precisarlo è la risoluzione n. 111/E dell’Agenzia delle Entrate, che specifica che l’inversione contabile è relative alle prestazioni di servizi di demolizione, di completamento, di pulizia e di installazione di impianti: tra queste prestazioni, come si vede, non è inclusa la certificazione degli impianti.
Il reverse charge è entrato in vigore ormai più di 3 anni fa, a partire dal 1° gennaio del 2015. Si tratta di un meccanismo di applicazione dell’IVA, in funzione del quale il cliente – cioè chi riceve un bene o usufruisce della prestazione di un servizio – è tenuto ad assolvere l’imposta al posto di chi fornisce il bene o eroga il servizio nel caso in cui sia soggetto passivo nel territorio statale. Il prestatore o fornitore, a sua volta, emette la fattura ma non addebita l’imposta, segnalando l’applicazione del comma 5 dell’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, la norma che riguarda l’applicazione del regime di inversione contabile. La fattura deve essere integrata dal cliente con la segnalazione dell’aliquota relativa all’operazione in questione.
Il documento deve essere registrato nel registro delle fatture di acquisto e in quello delle fatture emesse, attraverso una duplice annotazione, in modo tale che l’effetto dell’imposta possa essere neutralizzato. In sostanza il meccanismo fa sì che chi cede un bene o presta un servizio riceva dal cliente solo l’importo imponibile relativo al bene venduto o al servizio erogato. Ciò implica che l’obbligo di versare l’IVA non spetti a lui. Il carico tributario IVA non è più appannaggio del venditore ma viene trasferito all’acquirente, che è tenuto a provvedere al pagamento dell’IVA: un rovesciamento dei ruoli rispetto a ciò che avviene di norma. Il settore edile è quello che, più di tutti gli altri, è coinvolto dal reverse charge, in modo particolare per quanto riguarda i rapporti tra un appaltatore e un subappaltatore o quelli tra diversi subappaltatori.
Il reverse charge, dunque, non è previsto per la verifica di un impianto di messa a terra di un’impresa. Vale la pena di ricordare che questa attività ha lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme ai requisiti tecnici previsti: è indispensabile che gli organismi di ispezione siano indipendenti da qualsiasi vincolo con progettisti manutentori, installatori o consulenti di impiantistica.
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