Si comunica che, in data 12.3.2018, quest’Ufficio ha emanato alle Forze dell’Ordine del proprio Circondario nonché agli Enti territorialmente competenti una direttiva sull’inquadramento ordinamentale delle cd. Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile, nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell’art. 6, comma 2°, della Legge 20 luglio 2004 n. 189 (vigilanza volontaria zoofila) e delle Guardie Particolari Giurate Zoofile, nominate a norme di leggi regionali (vigilanza volontaria venatoria).
Con tale direttiva, si è inteso fornire alcune delucidazioni, con particolare riferimento alle attività svolte dalle “Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile” nominate con decreto prefettizio (perché di ricorrenza più frequente) in quanto, si è constatato che, presso l’Ufficio di Procura, pervengono da soggetti appartenenti a talune Associazioni, numerose comunicazioni di notizie di reato, redatte a norma deirart. 347 c.p.p., contenenti, fra l’altro, anche attività di sequestro con richieste di convalida, aventi ad oggetto attività venatoria, materia non è di competenza delle predette Guardie Giurate Volontarie Zoofile. II problema ha assunto particolare rilievo in quanto si opera in un settore in cui, nel tempo, si sono succedute varie leggi, non organiche, che hanno:
– depenalizzato alcune materie (introducendo la figura dell’illecito amministrativo);
– trasferito alcune funzioni, prima riservate allo Stato, a Regioni ed Enti Locali;
– riconosciuto a soggetti privati, che non sono formalmente e stabilmente inquadrati nello Stato o negli Enti Pubblici, poteri di accertamento di reati e/o di illeciti amministrativi.
E’ evidente che si tratta di una eccezione alla regola generale secondo la quale le funzioni di Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.), di Polizia di Sicurezza (art. I del T.U.L.P.S.) e di Polizia Amministrativa (L. 689/81) vengono demandate solo a soggetti appa1ienenti all’apparato pubblico.
I soggetti, diversi da: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Carabinieri Forestali dello Stato, con qualifica di agente od ufficiale di P.G., rivestono tale qualifica solo se in servizio.
II caso che più ci interessa, perché come si è detto più ricorrente, è quello di stabilire se le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile, in forza del decreto prefettizio di nomina ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge n. 189/2004, possano esercitare anche compiti di vigilanza venatoria, ciò anche in relazione alla previsione di cui all’art. 27, 2° comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992), che ammette a compiti di vigilanza in tale materia le “guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”. Al tal riguardo è apparso opportuno una doverosa distinzione tra:
– le guardie particolari giurate volontarie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, la quale ha stabilito che: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;
– le guardie particolari giurate zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali, sono invece abilitate ài compiti di vigilanza venatoria di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse, in relazione alla previsione di cui all’art. 27, 2° comma, ultimo periodo, della legge quadro sulla caccia (L. n. 157 del 1992).
Le guardie giurate volontarie zoofile – ex legge 189/04 – sono agenti di polizia giudiziaria con competenza limitata al solo accertamento di reati aventi per oggetto animali di compagnia. Trattasi, dunque, degli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia (non altri animali come ad es. la fauna selvatica). Tale disposizione non autorizza le guardie zoofile nominate con decreto del Prefetto aH’esercizio di compiti di vigilanza venatoria. con conseguenti attività di polizia giudiziaria (quali la redazione di informative di reato ex art. 34 7 c.p.p., sequestri, perquisizioni, ispezioni, ecc … ) in quanto, per l’espletamento dello specifico servizio venatorio “non” sono riconosciute le qualità di polizia giudiziaria.
Essi, inoltre, devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il Prefetto. Il decreto di riconoscimento di guardia giurata volontaria zoofila rilasciato dalla Prefettura costituisce uno degli elementi necessari affinché il destinatario del decreto possa operare legittimamente.
Le predette guardie nominate dal Prefetto che abbiano notizia di un fatto penalmente rilevante e perseguibile d’ufficio sono obbligate ex art. 331 c.p.p. a segnalare l’ipotesi di reato e presentare denuncia alla Procura della Repubblica oppure ad un Comando di Polizia.
Invece, per quanto attiene le Guardie Particolari Giurat: Zoofile riconosciute da un Organo regionale è loro affidata la vigilanza venatoria, ai sensi del 2° comma deH’art. 27 della legge n. 157/1992, ossia la tutela della fauna selvatica in relazione all’attività di caccia.Le guardie giurate devono attenersi alle disposizioni del regolamento al T.U. Leggi di P.S. e portare solo divise autorizzate dal Prefetto. Rimane fermo il principio generale per cui le divise non devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e poteri di chi hanno davanti; perciò le divise non devono essere confondibili con quelle di agenti di P.S. e non devono recare gradi e stellette.
Inoltre, per ciò che riguarda l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ ALT, recante il simbolo dell’associazione, verosimilmente finalizzato ad intimare I’ ALT ai veicoli, non rientra nel novero delle uniformi e dei distintivi in dotazione alle guardie particolari giurate per le quali, ai sensi dell’art. 254 del regolamento di esecuzione del TULPS, è richiesta l’approvazione del Prefetto, secondo il procedimento individuato dall’art. 230 dello stesso regolamento.
Quindi, l’uso della paletta segnaletica di intimazione dell’ ALT non è rimesso all’arbitraria iniziativa di soggetti, che seppur animati da un lodevole spirito di collaborazione con le istituzioni, non ne abbiano alcuna potestà, ma è consentito unicamente a personale che, a termini di legge, esercita le funzioni di polizia stradale. I soggetti deputati all’espletamento dei servizi di polizia stradale sono stabiliti in maniera dettagliata dall’art. 12 del Codice della Strada, il cui tenore !!fil! consente di includervi le guardie giurate volontarie delle associazioni protezionistiche di cui si tratta.
Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme da parte delle associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila si rappresenta che detto utilizzo risulta previsto daU’art. 177 del Codice della Strada e disciplinato dal D.M. 9 ottobre 20 I 2, n. 217, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante il regolamento attuativo dello stesso articolo, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. In particolare, possono essere dotati di detti dispositivi i veicoli, immatricolati a nome di associazioni di volontariato riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, classificati come adibiti alle attività predette della categoria internazionale MI o NI (la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M., è rilasciata alla stessa associazione di volontariato). Tali veicoli debbono essere condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p. ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di cui all’art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali d’affezione). Resta inteso che il concreto utilizzo dei dispositivi in argomento, come si deduce dall’intero testo regolamentare, risulta consentito esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto che implichino il soccorso o il trasporto dei detti animali che versino in stato di necessità espressamente definito dall’art. 6 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, che ne elenca i presupposti. L’art. 498 del codice penale punisce (al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 497-ter) chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Eventuali abusi da parte delle guardie zoofile saranno valutati e considerati ai sensi dell’art. 347 c.p.(usurpazione di funzioni pubbliche) o dell’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione).
Articolo pubblicato il giorno 13 Marzo 2018 - 19:16