E’ inammissibile il ricorso amministrativo proposto da cittadini-elettori per contestare un decreto di scioglimento di un consiglio comunale per presunte infiltrazioni della criminalita’ organizzata. E’ il principio espresso dal Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da 14 cittadini di Marano (Napoli) per contestate il decreto con il quale nel dicembre 2016 fu deciso che la gestione del comune dovessero essere affidata a una Commissione straordinaria a causa di ritenuti condizionamenti dell’attivita’ amministrativa da parte della criminalita’. I cittadini ricorrenti lamentavano, quale effetto degli atti impugnati, “la lesione del diritto di elettorato attivo” e “la lesione dell”immagine’ della comunita’ alla quale appartengono”, privata del diritto di essere amministrata da organi non eletti. Per il Tar, il ricorso “e’ inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, per non essere i cittadini nella qualita’ di elettori portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato”. In proposito, i giudici amministrativi hanno richiamato una recente pronuncia secondo la quale lo scioglimento di un’amministrazione comunale “mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell’Amministrazione”.
Invece con una seconda ordinanza, che fa seguito a un provvedimento del maggio scorso, il Tar del Lazio ha nuovamente chiesto al Ministero dell’Interno di depositare tutti gli atti che nel gennaio dello scorso anno hanno portato allo scioglimento del Comune di Casavatore, per la ritenuta esistenza di infiltrazioni da parte della criminalita’ organizzata. A rivolgersi al tribunale amministrativo sono gli ex amministratori, con in testa l’ex sindaco Lorenza Orefice. Chiedono l’annullamento del Dpr con il quale il 24 gennaio 2017 il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casavatore, con conseguente nomina della commissione straordinaria, ma anche della proposta del Ministro dell’Interno e della Relazione del 19 gennaio 2017, allegata al decreto presidenziale, della successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, delle relazioni della Prefettura, della Commissione ispettiva e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonche’ del decreto del Prefetto di Napoli con il quale e’ stata disposta la sospensione degli organi amministrativi. Con la sua ordinanza il Tar, considerato “che le relazioni della Commissione ispettiva del 15.09.2016 e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 26.10.2016 costituiscono provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale e’ propedeutica alla difesa in giudizio delle ricorrenti” e rilevato che per tale ragione, con ordinanza del 10 maggio 2017, “la Sezione aveva gia’ ordinato il deposito della detta documentazione, unitamente a tutti gli atti e documenti in base ai quali e’ stato emanato il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Casavatore, in versione integrale e fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo”, ha ritenuto “di ribadire l’ordine di produrre i predetti atti nel fascicolo di causa, in versione integrale e senza ‘omissis'”. Un mese di tempo e’ stato concesso per il deposito degli atti richiesti; prossima udienza il 6 giugno.
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