Cronaca Giudiziaria

Romeo gestioni esclusa dagli appalti Consip, il Tar respinge il ricorso dell’imprenditore arrestato

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Roma. Il Tar conferma l’esclusione della Romeo Gestioni dalla maxi gara avviata da Consip per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi, per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, alle istituzioni universitarie e agli istituti di ricerca. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto un ricorso proposto dalla società proprio per contestare la nota con la quale Consip nel giugno scorso ha escluso il Rti Romeo Gestioni-Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010 dalla gara in questione.
La Romeo Gestioni partecipo’ alla procedura avviata da Consip, risultando prima classificata per tre lotti e seconda classificata per un quarto. “Terminata la fase della verifica di anomalia dell’offerta – ne da’ conto il Tar in sentenza – il procedimento di gara ha subito un arresto a causa della cd. ‘inchiesta Consip’; vicenda penale nella quale sono stati coinvolti, per asserita corruzione, l’avvocato Alfredo Romeo (socio di minoranza della mandataria) in concorso con un funzionario di Consip”. Quindi per il Tar “è infondata e va respinta la censura con la quale è stato contestato un asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, dovuto, a detta dei ricorrenti, ad un recepimento acritico delle risultanze del procedimento penale, posto che una simile valutazione esorbita dal sindacato del giudice amministrativo, circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irrazionalità o errore di fatto”. Nel resto “non può censurarsi l’operato della Stazione appaltante per aver essa valorizzato le condotte imputate al socio di minoranza della Società, qualificato in sede penale ‘dominus e organo apicale di fatto della società medesima'”. I giudici amministrativi inoltre ritengono che “Consip, nell’escludere il Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) ricorrente alla luce delle predette risultanze penali, ha esplicitato le ragioni inficianti il rapporto fiduciario con l’operatore economico e, quindi, ha adempiuto all’onere motivazionale”; in più, “non può ritenersi illegittimo l’operato della Stazione appaltante, la quale ha ritenuto irrilevante il sistema di risanamento adottato dalla società”.


Articolo pubblicato il giorno 31 Gennaio 2018 - 19:10

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