Nell’ambito dell’attività di controllo di natanti ed imbarcazioni in transito nelle aree ricomprese nel dispositivo di sicurezza marittima dell’evento G7 dei Ministri dell’Interno, l’equipaggio della Motovedetta della Guardia Costiera CP575 presso il tratto di mare tra Ischia e l’isolotto di Vivara, accertava la presenza di un natante da diporto con a bordo due pescatori sportivi.
Dopo aver eseguito i controlli di rito dell’unità, si accertava la presenza a bordo di prodotto ittico sotto taglia minima, nella fattispecie pesce spada e tonno rosso – nome scientifico “Thunnus Thynnus” nonché lampughe.
Ai pescatori sportivi venivano comminate sanzioni amministrative pari a circa 2,000 euro per la cattura dei predetti esemplari sotto taglia minima secondo la legge in vigore.
La Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo ed agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” ha infatti cambiato il sistema sanzionatorio in materia di pesca ed acquacoltura così come precedentemente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 4/2012 ed ha inasprito inoltre le sanzioni per la pesca di esemplari sottomisura.
I nuovi importi partono da un minimo di 1000 euro fino ad arrivare a un massimo di 75.000 euro (è previsto un raddoppio della sanzione qualora la violazione riguardi esemplari di tonno rosso o pesce spada).
L’applicazione delle sanzioni prevede che sia effettuata secondo criteri di proporzionalità. Infatti la nuova legge ha introdotto degli intervalli di peso del pescato, in modo da commisurare l’importo da pagare alla gravità dell’infrazione e quindi al prodotto ittico illecitamente pescato.
Gli esemplari di prodotto ittico venivano sequestrati e donati, una volta esaminati dal veterinario della ASL competente, ad un Istituto caritatevole Isolano in quanto non commercializzabile ma idoneo al consumo umano.
L’applicazione delle sanzioni prevede che sia effettuata secondo criteri di proporzionalità. Infatti la nuova legge ha introdotto degli intervalli di peso del pescato, in modo da commisurare l’importo da pagare alla gravità dell’infrazione e quindi al prodotto ittico illecitamente pescato.
Questo tipo di pesca, in particolar modo quella del novellame di tonno, incide profondamente sull’ecosistema marino. Il tonno, infatti, è un predatore in cima alla catena alimentare dal valore economico enorme sui mercati ittici nazionali ed internazionali. La sua assenza o diminuzione altera i rapporti preda predatore che condizionano inevitabilmente l’intero habitat marino. Anche a seguito di queste catture indiscriminate i quantitativi di tonno nel mediterraneo si sono considerevolmente ridotti portando l’esemplare a rischio estinzione. Per questo motivo la normativa comunitaria ha disposto progressivamente precise e restrittive norme per la cattura, vietando la pesca di esemplari inferiori ai 30 chilogrammi di peso o inferiore a 115 centimetri di lunghezza.
Le nuove norme interessano ovviamente anche i commercianti che acquistino prodotti provenienti dalla pesca sportiva. Infatti per tale violazione è prevista anche la sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi a carico del trasgressore.
L’occasione è utile per ricordare che nella zone dell’Area Marina Protetta, l’attività di pesca sportiva è consentita comunque solo previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
La Guardia Costiera di Ischia, auspicando una maggior sensibilità alla tutela del nostro mare, invita inoltre a far pervenire qualsivoglia tipo di segnalazione nel caso si dovessero riscontrare attività marittime anomale e di pesca professionale/sportiva in zone e tempi non consentiti.
Articolo pubblicato il giorno 18 Ottobre 2017 - 16:42