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Codice Antimafia, approvato il decreto legge: sequestro dei beni anche ai corrotti

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Roma. L’aula della Camera ha approvato il ddl di modifica al codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. I sì sono stati 259, i no 107 e gli astenuti 28. Il provvedimento non ha subito modifiche nel passaggio a Montecitorio ed è quindi legge. Il provvedimento, piuttosto corposo, è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in più punti la disciplina del Codice antimafia del 2011.

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Queste le novità: SEQUESTRO DEI BENI ANCHE AI CORROTTI. Si allarga il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale: da un lato a chi è indiziato di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere e dall’altro a chi è indiziato di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Misure di prevenzione sono applicabili anche agli indiziati di stalking.

SEQUESTRO PIU’ EFFICACE. Il sequestro di partecipazioni sociali ‘totalitarie’ si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l’ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.

CONFISCA RAFFORZATA. E’ stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E’ ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalità di interesse pubblico.

CONTROLLO IMPRESE INFILTRATE. E’ introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi.

ESTENSIONE AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA. L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sarà possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche agevola l’attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pa. La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, può essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari e dovrà essere scelto tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spetterà individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3).

STOP A PARENTOPOLI NEGLI INCARICHI. Non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Il governo poi è delegato a disciplinare un regime sistematico di incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico.

SOSTEGNO ECONOMICO AD AZIENDE CONFISCATE MERITEVOLI. Le aziende sequestrate per il proseguimento dell’attività potranno contare su apposite sezioni del Fondo di garanzia (3 milioni di euro all’anno) e del Fondo per la crescita sostenibile (7 milioni di euro all’anno) istituite dalla legge di stabilità 2016. Il governo è poi delegato a individuare altre misure a sostegno dell’occupazione. SEGNALAZIONE BANCHE COLLUSE. Si fa più rigorosa la disciplina dei presupposti che consentono alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica alla banca che vanta un credito non è riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d’Italia.


Articolo pubblicato il giorno 27 Settembre 2017 - 18:43

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